Art. 75. Associazione per delinquere Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non puo' essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. La associazione si considera armata quando tre o piu' partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.