Art. 75.
                     Associazione per delinquere

  Quando  tre  o  piu'  persone si associano allo scopo di commettere
piu'  delitti  tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro
che   promuovono,   costituiscono,   organizzano   o   finanziano  la
associazione  sono  puniti,  per  cio'  solo,  con  la reclusione non
inferiore  a  quindici  anni e con la multa da lire 50 milioni a lire
200 milioni.
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della
reclusione  da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a
lire 50 milioni.
  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
  La  pena  e'  aumentata  se il numero degli associati e' di dieci o
piu'  o  se  tra  i  partecipanti  vi  sono persone dedite all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
  Se  l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dal primo e
dal terzo comma del presente articolo, non puo' essere inferiore a 20
anni  di  reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni
di  reclusione. La associazione si considera armata quando tre o piu'
partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o
tenute in luogo di deposito.