Art. 76. Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Chiunque induce una persona all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui all'articolo 12, o svolge attivita' di proselitismo, sia pubblicamente che in privato, per l'uso illecito di dette sostanze, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di persona di eta' minore. La pena e' raddoppiata: 1) se il fatto e' commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia. Le stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui al precedente articolo 73, favorisce l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nella prima parte del presente articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto. Se il fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 12, si applicano le pene previste dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla meta'.