Art. 76.
       Induzione all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

  Chiunque   induce   una   persona   all'uso  illecito  di  sostanze
stupefacenti  o psicotrope, classificate nelle tabelle I e III di cui
all'articolo   12,   o   svolge   attivita'   di   proselitismo,  sia
pubblicamente  che  in privato, per l'uso illecito di dette sostanze,
e'  punito  con  la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
lire un milione a lire cinque milioni.
  La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in danno di persona di
eta' minore.
  La pena e' raddoppiata:
    1)  se  il  fatto  e'  commesso  in  danno  di persona che non ha
compiuto gli anni quattordici;
    2)  se  al  colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di
cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
  Le  stesse pene si applicano a chiunque, fuori delle ipotesi di cui
al   precedente   articolo   73,   favorisce   l'uso  delle  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  indicate  nella prima parte del presente
articolo ovvero se dall'uso trae comunque profitto.
  Se  il  fatto riguarda le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alle  tabelle II e IV dell'articolo 12, si applicano le pene previste
dai precedenti commi, diminuite da un terzo alla meta'.