Art. 78. Divieto della propaganda pubblicitaria La propaganda pubblicitaria di qualsiasi preparazione o sostanza comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 e' vietata. Il contravventore e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 201, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.