Art. 78.
               Divieto della propaganda pubblicitaria

  La  propaganda  pubblicitaria  di qualsiasi preparazione o sostanza
comprese nelle tabelle previste dall'articolo 12 e' vietata.
  Il  contravventore e' punito con le sanzioni previste dall'articolo
201,  ultimo  comma,  del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con   regio   decreto   27   luglio   1934,  n.  1265,  e  successive
modificazioni.