Art. 79.
                           Pene accessorie

  Con  la  sentenza  di  condanna  il  giudice  puo' disporre, per un
periodo  di  tempo  non superiore a tre anni, il divieto di espatrio,
nonche',  in  deroga alle disposizioni vigenti in materia, il ritiro,
per lo stesso periodo di tempo, della patente di guida.
  Le  stesse  disposizioni  si  applicano nel caso di riconoscimento,
effettuato  a  norma  dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza
penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
  La  condanna  comporta la confisca delle sostanze nonche' dei mezzi
comunque usati per commettere il reato.