Art. 80. Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope Non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purche' la quantita' delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessita' della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto. Del pari non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantita' delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale. Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantita' di sostanze eccedenti le immediate necessita' curative debbono essere sequestrate e confiscate. Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma. Il sequestro puo' essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorita' sanitarie locali. La confisca e' disposta con decreto del Ministro per la sanita'. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI.