Art. 80.
 Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope

  Non  e'  punibile  chi  illecitamente  acquista  o comunque detiene
sostanze  stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle
dell'articolo  12,  allo  scopo  di  farne uso personale terapeutico,
purche'  la  quantita' delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile
le  necessita'  della  cura, in relazione alle particolari condizioni
del soggetto.
  Del  pari  non  e'  punibile  chi illecitamente acquista o comunque
detiene  modiche  quantita' delle sostanze innanzi indicate per farne
uso  personale  non  terapeutico,  o  chi  abbia  a  qualsiasi titolo
detenuto  le  sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente
personale.
  Tuttavia,  nel  caso  indicato  dal  primo  comma,  le quantita' di
sostanze  eccedenti  le  immediate necessita' curative debbono essere
sequestrate e confiscate.
  Sono  sempre  soggette  a  sequestro ed a confisca le sostanze, nel
caso indicato nel secondo comma.
  Il  sequestro  puo' essere operato da ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria  oppure  dalle autorita' sanitarie locali. La confisca e'
disposta con decreto del Ministro per la sanita'.
  Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI.