Art. 81.
          Misure di sicurezza nei confronti dello straniero

  Lo  straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli
71,  72,  73,  75  e  76, secondo e terzo comma, a pena espiata, deve
essere espulso dallo Stato.
  Lo  stesso  provvedimento  di  espulsione  dallo  Stato puo' essere
adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri
delitti previsti dalla presente legge.
  Per  l'esecuzione  del  provvedimento di espulsione si applicano le
disposizioni  di  cui  agli  articoli 150 e 151 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato con regio decreto 18 luglio
1931, n. 773.