Art. 81. Misure di sicurezza nei confronti dello straniero Lo straniero, condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 72, 73, 75 e 76, secondo e terzo comma, a pena espiata, deve essere espulso dallo Stato. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge. Per l'esecuzione del provvedimento di espulsione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 150 e 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n. 773.