Art. 108. 
            Attuazione del regime delle incompatibilita' 
 
  Le incompatibilita' previste dall'art. 13 divengono operanti, per i
professori di  ruolo  che  gia'  versino  in  tali  situazioni,  alla
scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre
1982. 
  In prima applicazione del presente decreto i  professori  collocati
in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono optare per  il
tempo pieno acquisendo il diritto al relativo  trattamento  economico
qualora competa.