Art. 110. 
      Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari 
 
  Ai professori ordinari in servizio alla data  dell'11  marzo  1980,
data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n.  28,  e  a
quelli nominati in ruolo a seguito  di  concorsi  gia'  banditi  alla
medesima data si applicano le norme gia' vigenti per il  collocamento
fuori ruolo all'inizio  dell'anno  accademico  successivo  e  per  il
collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di  anticipare  il
collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta' e quello a riposo al compimento dei  cinque  anni  dal  predetto
collocamento fuori ruolo. 
  Il collocamento fuori ruolo  e  quello  a  riposo  anticipato  sono
disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali.