Art. 114. 
                      Conferimento di supplenze 
 
  Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di  idoneita'
per professore associato i posti di insegnamento rimasti vacanti  per
qualsiasi   ragione   possono   essere   conferiti   per    supplenza
esclusivamente  a  professori  ordinari  e  straordinari   ovvero   a
professori incaricati  stabilizzati,  anche  al  di  fuori  dei  casi
previsti dal precedente art. 9. 
  Le supplenze, di  cui  al  precedente  comma,  sono  conferite  con
deliberazione  del  consiglio  di  facolta',  che  le   adottera'   a
maggioranza  assoluta.   La   deliberazione   dara'   ragione   delle
valutazioni comparative in base alle quali e' stata operata la scelta
tra coloro che hanno presentato domanda  per  il  conferimento  della
supplenza. 
  Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza  e'  dovuto
un compenso, ragguagliato a mese, pari  alla  meta'  dello  stipendio
lordo spettante al professore  associato  alla  classe  iniziale  del
livello retributivo. 
  Fino all'adozione delle norme delegate che  provvedono  a  rivedere
gli ordinamenti delle scuole  a  fini  speciali  e  delle  scuole  di
specializzazione  e   perfezionamento,   nulla   e'   innovato,   per
l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli  ordinamenti
vigenti, oltre a  quanto  disposto  nel  presente  decreto.  Per  gli
insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo  valgono
le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno.