Art. 115. 
Partecipazione di rappresentanti di enti o privati  nei  consigli  di
                  amministrazione delle Universita' 
 
  Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un  proprio
rappresentante   in   seno   al    consiglio    di    amministrazione
dell'universita' qualora versino all'ateneo un  contributo  anno  non
inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo puo'  essere  adeguato  con
successivi decreti ministeriali.