Art. 116. 
Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in 
attesa della prima tornata di giudici  di  idoneita'  per  professori
                             associati. 
 
  Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di  idoneita'
a professore associato  non  possono  essere  ulteriormente  attivati
insegnamenti per i quali, nei  tre  anni  accademici  precedenti  non
siano stati sostenuti esami. 
  Per l'attivazione degli altri  insegnamenti  vacanti,  qualora  sia
comprovata l'impossibilita' di provvedervi con le modalita' di cui ai
precedenti articoli 113 e  114,  le  facolta'  possono  provvedere  a
conferirli mediante la stipula di  contratti  di  diritto  privato  a
tempo determinato, con le modalita' di cui all'art. 25 e  secondo  la
disciplina di cui all'art. 29. 
  La stipula di questi contratti e' subordinata  al  nulla  osta  del
Ministero  della  pubblica  istruzione  su   parere   del   Consiglio
universitario nazionale.