Art. 118. 
Estensione della  disciplina  delle  incompatibilita'  ai  professori
                       incaricati stabilizzati 
 
  La disciplina delle incompatibilita' prevista dal  precedente  art.
13 e' estesa ai professori incaricati stabilizzati con i  criteri  di
cui al precedente art. 108. 
  I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al  precedente
primo  comma,  sono  sospesi  dall'incarico  di  insegnamento,  fermo
restando il loro diritto  a  partecipare  ai  giudizi  di  idoneita'.
Qualora   la   situazione    di    incompatibilita'    cessi    prima
dell'espletamento della seconda tornata  dei  giudizi  di  idoneita',
essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento,  per  il  quale  sono
incaricati, fino a tale scadenza.