Art. 119. 
Conferma dello stato  giuridico  di  alcune  categorie  di  personale
                            universitario 
 
  Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente
incaricati  stabilizzati,  i  tecnici,  laureati,  gli  astronomi   e
ricercatori degli osservatori astronomici  e  vesuviano,  i  curatori
degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino
il giudizio di idoneita' a professore associato ovvero non  intendano
sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico  ed
economico. 
  Rimangono  ferme  le  disposizioni  che  disciplinano   i   compiti
didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi
comprese le attivita' didattiche per piccoli gruppi, i seminari e  le
esercitazioni. 
  Gli assistenti del ruolo ad esaurimento,  che  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del  testo  unico  10
gennaio 1957, n. 3, assumano le cariche, i mandati o gli  uffici,  di
cui all'art.  13  sono  collocati  in  aspettativa  con  le  medesime
modalita' stabilite per i professori di  ruolo,  compresi  i  criteri
previsti dal precedente art. 108.