Art. 122. Adeguamento delle universita' non statali alla nuova disciplina Sino all'entrata in vigore della legge sulle universita' non statali, il cui progetto dovra' essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980, sono consentiti contributi finanziari alle universita' stesse, nei termini e con le modalita' di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle universita' predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle universita' non statali interessate: a) della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto; b) delle condizioni finanziarie delle universita' stesse; c) degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle universita' non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultima comma. Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le universita' non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle universita' statali.