Art. 123. 
                     Norme abrogative e fiscali 
 
  Gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge  18  marzo  1958,  n.
349, come sostituiti dall'art. 23 della legge 24  febbraio  1967,  n.
62, e tutte le disposizioni che comunque  consentano  di  assumere  o
utilizzare a qualsiasi titolo personale  non  previsto  dal  presente
decreto, sono abrogati. 
  Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta in  produttivita'
di qualunque effetto e conseguenza ne confronti  dell'amministrazione
dell'assunzione  di   personale   e   dell'affidamento   di   compiti
istituzionali   effettuati   in   violazione   della   gia'   vigente
legislazione universitaria ovvero di  quanto  previsto  nel  presente
decreto, salve  le  responsabilita'  disciplinari,  amministrative  e
penali dei  docenti  e  degli  altri  funzionari  responsabili  delle
violazioni. 
  E' altresi' abrogato il primo comma dell'art. 4  del  decreto-legge
1° ottobre 1973, n. 580,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nonche' il secondo comma dell'art. 131 del testo  unico
31  agosto  1933,  n.  1592.  E'  inoltre  abrogato  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512. 
  A decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto
non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di  cui
all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. 
  Le disposizioni contenute nell'art.  10  della  legge  29  febbraio
1980, n. 31, si applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici
universitari e dalle cliniche universitarie convenzionate.