Art. 123. Norme abrogative e fiscali Gli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e tutte le disposizioni che comunque consentano di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto dal presente decreto, sono abrogati. Restano ferme le nullita' di diritto e l'assoluta in produttivita' di qualunque effetto e conseguenza ne confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della gia' vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilita' disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni. E' altresi' abrogato il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' il secondo comma dell'art. 131 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. E' inoltre abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle universita' statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, si applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici universitari e dalle cliniche universitarie convenzionate.