ART. 78.
(Prestiti esteri).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad assumere prestiti
all'estero ed a stipulare i relativi atti.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a definire, con
propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il
Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti
ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo
3.
Il servizio dei suddetti prestiti esteri e' assunto a carico del
bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di
ammortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale
del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento,
provvedera' sia al pagamento delle rate a favore degli istituti
mutuanti che al rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno
delle rate da questa dovute.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo,
valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 350 miliardi, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.