ART. 78.
                         (Prestiti esteri).

  Il   Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  assumere  prestiti
all'estero ed a stipulare i relativi atti.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  altresi' autorizzato a definire, con
propri  decreti,  i  rapporti  tra  il  Tesoro  e  la  Cassa  per  il
Mezzogiorno  per  il servizio dei prestiti esteri da questa contratti
ed  il  cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo
3.
  Il  servizio  dei  suddetti prestiti esteri e' assunto a carico del
bilancio  dello  Stato  mediante  iscrizione  delle  relative rate di
ammortamento,  per  capitale  e interessi, in appositi capitoli dello
stato  di  previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale
del  tesoro,  alla  scadenza  delle  rispettive rate di ammortamento,
provvedera'  sia  al  pagamento  delle  rate  a favore degli istituti
mutuanti  che  al  rimborso  a  favore della Cassa per il Mezzogiorno
delle rate da questa dovute.
  All'onere   derivante   dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato  per  l'anno  finanziario  1981  in  lire  350  miliardi, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto  al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.