ART. 78. (Prestiti esteri). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3. Il servizio dei suddetti prestiti esteri e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvedera' sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno delle rate da questa dovute. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 350 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.