ART. 79. (Copertura finanziaria). Per l'anno 1981, la somma da destinare al fondo di cui al precedente articolo 3 resta determinata in lire 2.000 miliardi. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.900 miliardi e quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, rispettivamente, ai capitoli n. 9001 e n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni successivi le relative quote saranno determinate in sede di legge finanziaria. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.