ART. 79.
(Copertura finanziaria).
Per l'anno 1981, la somma da destinare al fondo di cui al
precedente articolo 3 resta determinata in lire 2.000 miliardi.
Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.900 miliardi e
quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, rispettivamente, ai capitoli n. 9001 e n. 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo. Per gli anni successivi le relative quote
saranno determinate in sede di legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.