ART. 79.
                      (Copertura finanziaria).

  Per  l'anno  1981,  la  somma  da  destinare  al  fondo  di  cui al
precedente articolo 3 resta determinata in lire 2.000 miliardi.
  Al  relativo  onere  si  provvede,  quanto  a lire 1.900 miliardi e
quanto  a  lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, rispettivamente, ai capitoli n. 9001 e n. 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario  medesimo.  Per  gli  anni  successivi  le relative quote
saranno determinate in sede di legge finanziaria.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.