Art. 116
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone
fisiche, le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita
semplice e le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, ovunque residenti.
2. Non sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.