Art. 116 Soggetti passivi 1. Soggetti passivi dell'imposta locale sui redditi sono le persone fisiche, le societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovunque residenti. 2. Non sono soggette all'imposta le persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.