Art. 117
Redditi prodotti nel territorio dello Stato
1. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi
indicati nell'articolo 20.
2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato
si considerano prodotti nel territorio stesso anche i redditi
derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero senza una
stabile organizzazione con gestione e contabilita' separate.
3. Nei confronti delle societa' e degli enti non residenti con
stabile organizzazione nel territorio dello Stato si considerano
prodotti nel territorio stesso anche i redditi di cui al comma 2
dell'articolo 112.