Art. 117 
             Redditi prodotti nel territorio dello Stato 
 
  1. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 20. 
  2. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello  Stato
si  considerano  prodotti  nel  territorio  stesso  anche  i  redditi
derivanti da attivita' commerciali esercitate  all'estero  senza  una
stabile organizzazione con gestione e contabilita' separate. 
  3. Nei confronti delle societa' e  degli  enti  non  residenti  con
stabile organizzazione nel  territorio  dello  Stato  si  considerano
prodotti nel territorio stesso anche i redditi  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 112.