Art. 118
Base imponibile
1. L'imposta si applica:
a) per le persone fisiche e per le societa' semplici, sui singoli
redditi determinati con i criteri stabiliti nel titolo I. Il reddito
delle imprese familiari e' assunto al netto delle quote imputate ai
familiari collaboratori;
b) per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato, sul reddito determinato con i
criteri stabiliti nel titolo I;
c) per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche residenti nel territorio dello Stato, e per
quelli non residenti con stabile organizzazione nel territorio
stesso, sul reddito complessivo determinato con i criteri stabiliti
nel titolo II, diminuito dei redditi prodotti fuori del territorio
dello Stato. Il reddito complessivo e' assunto al lordo degli
accantonamenti per imposta locale sui redditi e delle perdite di
precedenti esercizi di cui all'articolo 102;
d) per le societa' e gli enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, sui singoli redditi determinati con i
criteri stabiliti nel titolo I.
2. Per i redditi degli immobili relativi all'impresa che non
costituiscono beni strumentali l'imposta e' applicata separatamente
sull'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del
titolo I.