Art. 119 
                         Periodo di imposta 
 
  1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 
  2. Per la determinazione del periodo di imposta e per l'imputazione
dei redditi al periodo di imposta valgono le disposizioni dei  titoli
I e II.