Art. 120 
                              Deduzioni 
 
  1. Dal reddito agrario e  dal  reddito  di  impresa  delle  persone
fisiche si deduce una quota pari  al  50  per  cento  del  rispettivo
ammontare e comunque non inferiore a 6 ne' superiore a 12 milioni  di
lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la
sua  opera  nell'impresa  e  tale  prestazione  costituisca  la   sua
occupazione prevalente. 
  2. Per le imprese artigiane iscritte  nel  relativo  albo,  per  le
imprese che esercitano attivita' di commercio  al  minuto,  attivita'
alberghiera, attivita' di somministrazione di alimenti e  bevande  in
pubblici esercizi o in mense aziendali o attivita' di intermediazione
o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca
marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30
per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma  1,  a
condizione  che  l'opera  prestata  in   tali   imprese   costituisca
l'occupazione  prevalente  del  contribuente.  L'ulteriore  deduzione
spetta in misura non inferiore a 2 milioni ne' superiore a 4  milioni
di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate  a  3  e  a  6
milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le  imprese  artigiane
che per la maggior parte del  periodo  di  imposta  hanno  impiegato,
rispettivamente, un apprendista o piu' apprendisti. 
  3. Nei confronti dei possessori di redditi  agrario  e  di  impresa
derivanti  dall'esercizio  di  un'unica  impresa,  l'ammontare  della
deduzione, ferme restando le misure minima e  massima,  e'  calcolato
sul cumulo dei redditi stessi  ed  e'  imputato  proporzionalmente  a
ciascuno di essi. 
  4. La deduzione  prevista  nei  commi  da  1  a  3,  calcolata  con
riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei  soci  che
prestano la propria opera nell'impresa come  occupazione  prevalente,
spetta  anche  alle  societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato. 
  5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi  da  1  a  3,  si
applica a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti,  nella
dichiarazione dei redditi o in  apposito  allegato,  l'esistenza  dei
requisiti indicati nei commi stessi. 
  6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi  di
impresa dei titolari  di  autorizzazioni  all'autotrasporto  soci  di
organismi cooperativi esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci
ai quali sono applicate le forme e le modalita' previdenziali di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602. 
 
          Nota all'art. 120:
            Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 aprile
          1970,   n.   602,   reca:   "Riassetto   previdenziale   ed
          assistenziale  di  particolari categorie di lavoratori soci
          di  societa'  e  di  enti  cooperativi, anche di fatto, che
          prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti
          medesimi".