Art. 120
Deduzioni
1. Dal reddito agrario e dal reddito di impresa delle persone
fisiche si deduce una quota pari al 50 per cento del rispettivo
ammontare e comunque non inferiore a 6 ne' superiore a 12 milioni di
lire ragguagliati ad anno, a condizione che il contribuente presti la
sua opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua
occupazione prevalente.
2. Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo, per le
imprese che esercitano attivita' di commercio al minuto, attivita'
alberghiera, attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in
pubblici esercizi o in mense aziendali o attivita' di intermediazione
o rappresentanza commerciale e per le imprese che esercitano la pesca
marittima o in acque interne, si deduce un'ulteriore quota pari al 30
per cento del reddito al netto della deduzione di cui al comma 1, a
condizione che l'opera prestata in tali imprese costituisca
l'occupazione prevalente del contribuente. L'ulteriore deduzione
spetta in misura non inferiore a 2 milioni ne' superiore a 4 milioni
di lire ragguagliate ad anno; tali misure sono elevate a 3 e a 6
milioni di lire o a 4 ed 8 milioni di lire per le imprese artigiane
che per la maggior parte del periodo di imposta hanno impiegato,
rispettivamente, un apprendista o piu' apprendisti.
3. Nei confronti dei possessori di redditi agrario e di impresa
derivanti dall'esercizio di un'unica impresa, l'ammontare della
deduzione, ferme restando le misure minima e massima, e' calcolato
sul cumulo dei redditi stessi ed e' imputato proporzionalmente a
ciascuno di essi.
4. La deduzione prevista nei commi da 1 a 3, calcolata con
riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che
prestano la propria opera nell'impresa come occupazione prevalente,
spetta anche alle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato.
5. La deduzione, nelle misure stabilite nei commi da 1 a 3, si
applica a condizione che l'imprenditore o la societa' attesti, nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei
requisiti indicati nei commi stessi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per i redditi di
impresa dei titolari di autorizzazioni all'autotrasporto soci di
organismi cooperativi esercenti l'attivita' di autotrasporto di merci
ai quali sono applicate le forme e le modalita' previdenziali di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Nota all'art. 120:
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1970, n. 602, reca: "Riassetto previdenziale ed
assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci
di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che
prestino la loro attivita' per conto delle societa' ed enti
medesimi".