Art. 81.
                    Settori petrolifero e del gas
((   1.-15. (Soppressi).
    16.  In  dipendenza  dell'andamento  dell'economia e dell'impatto
sociale   dell'aumento   dei  prezzi  e  delle  tariffe  del  settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo  75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5
punti  percentuali  per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo
di  imposta  precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di
euro e che operano nei settori di seguito indicati:
     a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
      b)  raffinazione  petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
     c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
    Nel  caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli
di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si
applica  qualora  i  ricavi  relativi  ad  attivita' riconducibili ai
predetti  settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo
dei  ricavi  conseguiti.  La  medesima disposizione non si applica ai
soggetti   che   producono   energia   elettrica  mediante  l'impiego
prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
    16-bis.  I  soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato
l'opzione  per  la  tassazione  di gruppo di cui all'articolo 117 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,   assoggettano   autonomamente   il   proprio  reddito
imponibile   all'addizionale   prevista   dal  medesimo  comma  16  e
provvedono al relativo versamento )).
     ((  16-ter.  I  soggetti  indicati  nel  comma  16  che  abbiano
esercitato,  in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza
fiscale  di  cui  all'articolo  115 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, assoggettano
autonomamente  il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista
dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti
indicati  nel  comma  16  che  abbiano  esercitato,  in  qualita'  di
partecipanti,  l'opzione  per la trasparenza fiscale di cui al citato
articolo  115  del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano
il  proprio  reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo
comma  16  senza  tener  conto  del  reddito  imputato dalla societa'
partecipata )).
  17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di
imposta (( successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 )).
  18.   E'   fatto  divieto  agli  operatori  economici  dei  settori
richiamati  al  comma  16  di  traslare  l'onere  della maggiorazione
d'imposta  sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al  precedente  periodo.  (( L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento
relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 )).
  19.  Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'art. 92 e' aggiunto il seguente:
  «Art.  92-bis  (Valutazione  delle rimanenze di alcune categorie di
imprese).  -  1.  La  valutazione  delle  rimanenze  finali  dei beni
indicati  all'articolo  85,  comma  1,  lettere a) e b) e' effettuata
secondo  il  metodo  della media ponderata o del «primo entrato primo
uscito»,  anche  se  non  adottati  in bilancio, dalle imprese il cui
volume  di  ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore, esercenti le attivita' di:
     a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
      b)  raffinazione  petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di  cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  19  luglio  2002,  ed  anche  a  quelli  che abbiano
esercitato,   relativamente  alla  valutazione  dei  beni  fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.
  3.  Per  quanto  non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
  20.  Le  disposizioni  di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  21.  Il  maggior valore delle rimanenze finali che si determina per
effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si
sono  avvalse  dell'opzione  di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del
decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento.
  22.  L'imposta  sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione
contestualmente   al   saldo   dell'imposta   personale   dovuta  per
l'esercizio  di  prima  applicazione  dell'articolo  92-bis del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del
contribuente  puo'  essere  versata  in  tre  rate  di eguale importo
contestualmente   al   saldo   delle  imposte  sul  reddito  relative
all'esercizio  di  prima  applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917,  del  1986 e dei due esercizi successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice
del 3 per cento.
    23.  Il  maggior  valore  assoggettato  ad imposta sostitutiva si
considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello
di  prima  applicazione dell'articolo 92-bis )) del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986;  tuttavia  fino  al  terzo esercizio
successivo:
     a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5,
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del
maggior  valore  assoggettato  ad  imposta sostitutiva non concorrono
alla  formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  personali e
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la
riliquidazione   della   stessa  imposta  sostitutiva.  In  tal  caso
l'importo  corrispondente  al  16  per  cento di tali svalutazioni e'
computato  in  diminuzione  delle  rate  di  eguale importo ancora da
versare;  l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
      (( a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a
quella   esistente   al   termine  del  periodo  d'imposta  di  prima
applicazione  dell'articolo  92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del  1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute
e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal   caso   l'importo  corrispondente  dell'imposta  sostitutiva  e'
computato  in  diminuzione  delle  rate  di  eguale importo ancora da
versare;  l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
e in acconto dell'imposta personale sul reddito; ))
      b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o
parte  delle  rimanenze  di  cui  all'articolo 92-bis del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986,  il  diritto  alla  riliquidazione e
l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario,  solo  nel  caso in cui quest'ultimo non eserciti prima
del  conferimento  le  attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e
adotti  lo  stesso  metodo  di  valutazione  del  conferente. In caso
contrario,  si  rende  definitiva  l'imposta  sostitutiva  in  misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal
conferitario  in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito
per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011.
  24.  Fino  al  termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011,
nel  caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze  di  cui  all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui  redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917  del  1986,  l'imposta  sostitutiva  in  misura corrispondente al
maggior   valore   delle   rimanenze  cedute  cosi'  come  risultante
dall'ultima  riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l'aliquota del 27,5 per cento.
  25.  L'applicazione  dell'articolo  92-bis  del  testo  unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce
deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.
((   26.-28. (Soppressi). ))
   (( 29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento
delle    esigenze    prioritariamente    di   natura   alimentare   e
successivamente  anche  energetiche  e  sanitarie  dei cittadini meno
abbienti.
   30. Il Fondo e' alimentato:
    a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
    b)  dalle  somme  conseguenti  al  recupero  dell'aiuto  di Stato
dichiarato  incompatibile  dalla  decisione  C(2008)869  def. dell'11
marzo 2008 della Commissione;
    c)  dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente
di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
    d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
    e)  con  versamenti  a  titolo spontaneo e solidale effettuati da
chiunque,  ivi  inclusi  in  particolare  le  societa' e gli enti che
operano nel comparto energetico.
  31. (Soppresso).
  32.   In  considerazione  delle  straordinarie  tensioni  cui  sono
sottoposti  i  prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche,  nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al
fine  di  soccorrere  le  fasce  deboli  di  popolazione  in stato di
particolare  bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti
di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico,  individuati  ai  sensi  del  comma 33, una carta acquisti
finalizzata  all'acquisto  di tali beni e servizi, con onere a carico
dello Stato )).
    ((  33.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  interdipartimentale  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente:
    a)  i  criteri  e le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio  di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini,
dei   trattamenti  pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi  e
trasferimenti  gia'  ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del  nucleo  familiare,  dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali
ulteriori  elementi  atti  a  escludere  soggetti  non  in  stato  di
effettivo bisogno;
    b) l'ammontare del beneficio unitario;
    c)  le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma
29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32 )).
    (( 33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le
fasce  piu'  deboli  della popolazione, possono essere avviate idonee
iniziative di comunicazione )).
   (( 34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso
deve  essere  conseguita  entro  il  30  settembre 2008, il Ministero
dell'economia    e    delle   finanze   puo'   avvalersi   di   altre
amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI
S.p.a. o di CONSIP S.p.a. ))
  35.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, ovvero uno dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
      a)  i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita'
alla disciplina di cui al comma 33;
      b)  il  gestore  del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita'  di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul  territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni di
sportello  relative  all'attivazione  della carta e alla gestione dei
rapporti  amministrativi,  al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento,  dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti  esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di contributi
pubblici.
  36.  Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio
di  cui  al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle  leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,
documenti  e  ogni  ulteriore  collaborazione richiesta dal Ministero
dell'economia  e  delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui
questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
  37.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, con
apposite  convenzioni,  promuove  il  concorso del settore privato al
supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
  38.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui (( al comma 29 )).
    (( 38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al
comma  33  e  successivamente  entro  il 31 dicembre di ogni anno, il
Governo  presenta  una  relazione al Parlamento sull'attuazione della
carta acquisti di cui al comma 32 )).
    ((  38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali
di   politica   economica  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a
valere  sulla  quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche
normative  previste  dagli  articoli  81  e  82 del presente decreto,
dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2011. Il medesimo fondo e'
ridotto  di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel
2009. ))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  recante «Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi»:
              «Art.  75  (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica
          sul  reddito  complessivo  netto,  determinato  secondo  le
          disposizioni della sezione I del capo II, per le societa' e
          gli  enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
          73,  del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla
          lettera  c)  e  dei capi IV e V, per le societa' e gli enti
          non residenti di cui alla lettera d) .
              2.  Le  societa'  residenti  di cui alla lettera a) del
          comma  1  dell'art.  73  e quelle non residenti di cui alla
          lettera  d)  possono  determinare  il  reddito  secondo  le
          disposizioni del capo VI .».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 117 del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
          successive   modificazioni,   «testo   unico   imposte  sui
          redditi»:
              «Art.  117  (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
          di  imprese  controllate  residenti).  -  1.  La societa' o
          l'ente   controllante   e   ciascuna  societa'  controllata
          rientranti  fra  i  soggetti  di  cui all'art. 73, comma 1,
          lettere  a)  e  b)  ,  fra  i quali sussiste il rapporto di
          controllo  di  cui  all'art.  2359, comma 1, numero 1), del
          codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
          congiuntamente  esercitare  l'opzione  per la tassazione di
          gruppo.
              2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d) ,
          possono  esercitare  l'opzione  di  cui  al comma 1 solo in
          qualita' di controllanti ed a condizione:
                a)  di  essere  residenti  in Paesi con i quali e' in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
                b)   di   esercitare   nel   territorio  dello  Stato
          un'attivita'   d'impresa,   come   definita  dall'art.  55,
          mediante   una   stabile   organizzazione,   come  definita
          dall'art.   162,   nel   cui  patrimonio  sia  compresa  la
          partecipazione in ciascuna societa' controllata.
              3.  Permanendo  il  requisito  del  controllo di cui al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.   Nel  caso  venga  meno  tale  requisito  si
          determinano le conseguenze di cui all'art. 124.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 115 del citato
          testo unico imposte sui redditi:
              «Art.  115  (Opzione  per la trasparenza fiscale). - 1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma 1,
          lettera   a)   ,   al   cui  capitale  sociale  partecipano
          esclusivamente  soggetti  di cui allo stesso art. 73, comma
          1, lettera a) , ciascuno con una percentuale del diritto di
          voto   esercitabile   nell'assemblea  generale,  richiamata
          dall'art.  2346 del codice civile, e di partecipazione agli
          utili  non  inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
          per  cento,  e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
          di  partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
          partecipazione  agli utili di cui al periodo precedente non
          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
          e  la  quota  di  utili  delle azioni di cui all'art. 2350,
          secondo  comma, primo periodo, del codice civile, si assume
          pari  alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
          medesime.  I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo devono
          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
          della  partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
          ininterrottamente  sino  al termine del periodo di opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
                a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
                b)  la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
          agli articoli 117 e 130.
              2.  Nel  caso  in  cui i soci con i requisiti di cui al
          comma  1  non  siano  residenti  nel territorio dello Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi   sia   obbligo  di  ritenuta  alla  fonte  sugli  utili
          distribuiti.
              3.   L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute  operate  a  titolo  d'acconto sui redditi di tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo  la  percentuale  di  partecipazione  agli utili di
          ciascuno.  Le  perdite  fiscali  della societa' partecipata
          relative  a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione sono
          imputate  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di
          partecipazione  ed  entro il limite della propria quota del
          patrimonio  netto  contabile della societa' partecipata. Le
          perdite  fiscali  dei soci relative agli esercizi anteriori
          all'inizio  della  tassazione  per  trasparenza non possono
          essere  utilizzate  per compensare i redditi imputati dalle
          societa' partecipate.
              4.  L'opzione  e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della  societa'  partecipata  e  deve  essere esercitata da
          tutte   le   societa'   e   comunicata  all'Amministrazione
          finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
          predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
              5.  L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma 4 non
          modifica  il  regime  fiscale  in  capo  ai  soci di quanto
          distribuito  dalla societa' partecipata utilizzando riserve
          costituite  con  utili  di precedenti esercizi o riserve di
          cui  all'art.  47,  comma  5. Ai fini dell'applicazione del
          presente    comma,   durante   i   periodi   di   validita'
          dell'opzione,   salva   una   diversa   esplicita  volonta'
          assembleare,  si  considerano  prioritariamente distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture   di  perdite,  si  considerano  prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
              6.  Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
          dell'opzione,  l'efficacia  della  stessa cessa dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli  effetti  dell'opzione  non  vengono  meno  nel caso di
          mutamento    della   compagine   sociale   della   societa'
          partecipata   mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con  i
          requisiti di cui al comma 1 o 2.
              7.  Nel  primo  esercizio di efficacia dell'opzione gli
          obblighi   di   acconto   permangono  anche  in  capo  alla
          partecipata.   Per  la  determinazione  degli  obblighi  di
          acconto  della  partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
          venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di mancato
          rinnovo   dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto  si
          determinano  senza considerare gli effetti dell'opzione sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci.
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con   ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli
          interessi   conseguenti   all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito.
              9.  Le  disposizioni  applicative  della presente norma
          sono  stabilite  dallo  stesso  decreto ministeriale di cui
          all'art. 129.
              10.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              11.  Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
          di  imputazione  rettificando  i  valori patrimoniali della
          societa'   partecipata   secondo   le   modalita'  previste
          dall'art.   128,  fino  a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni  assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
          medesimo  nel  periodo  d'imposta  antecedente a quello dal
          quale  ha  effetto  l'opzione  di cui al comma 4 e nei nove
          precedenti.
              12.  Per  le  partecipazioni  in  societa' indicate nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente,  dei  redditi  e delle perdite imputati ai
          soci  ed  e'  altresi'  diminuito,  fino  a concorrenza dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente»:
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 117 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              «Art.  117  (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
          di  imprese  controllate  residenti).  -  1.  La societa' o
          l'ente   controllante   e   ciascuna  societa'  controllata
          rientranti  fra  i  soggetti  di  cui all'art. 73, comma 1,
          lettere  a)  e  b)  ,  fra  i quali sussiste il rapporto di
          controllo  di  cui  all'art.  2359, comma 1, numero 1), del
          codice  civile,  con requisiti di cui all'art. 120, possono
          congiuntamente  esercitare  l'opzione  per la tassazione di
          gruppo.
              2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d) ,
          possono  esercitare  l'opzione  di  cui  al comma 1 solo in
          qualita' di controllanti ed a condizione:
                a)  di  essere  residenti  in Paesi con i quali e' in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
                b)   di   esercitare   nel   territorio  dello  Stato
          un'attivita'   d'impresa,   come   definita  dall'art.  55,
          mediante   una   stabile   organizzazione,   come  definita
          dall'art.   162,   nel   cui  patrimonio  sia  compresa  la
          partecipazione in ciascuna societa' controllata.
              3.  Permanendo  il  requisito  del  controllo di cui al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.   Nel  caso  venga  meno  tale  requisito  si
          determinano le coseguenze di cui all'art. 124.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2423-bis del Codice
          civile:
              «Art.  2423-bis (Principi di redazione del bilancio). -
          Nella  redazione  del  bilancio  devono  essere osservati i
          seguenti principi:
                1)  la  valutazione  delle  voci  deve  essere  fatta
          secondo  prudenza  e  nella prospettiva della continuazione
          dell'attivita',   nonche'   tenendo  conto  della  funzione
          economica   dell'elemento   dell'attivo   o   del   passivo
          considerato;
                2)  si  possono  indicare  esclusivamente  gli  utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
                3)  si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento;
                4)  si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
          competenza  dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo la
          chiusura di questo;
                5)  gli  elementi eterogenei ricompresi nelle singole
          voci devono essere valutati separatamente;
                6)  i  criteri  di  valutazione  non  possono  essere
          modificati da un esercizio all'altro.
              Deroghe  al principio enunciato nel numero 6) del comma
          precedente  sono  consentite  in  casi eccezionali. La nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico.».
              - Si  riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
          del  decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e di
          finanza pubblica»:
              «Art.  10 (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi). - 1.-4. Omissis.
              5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».