Art. 83-bis.
 (( Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato
          dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ))
    ((  1.  L'Osservatorio  sulle  attivita'  di autotrasporto di cui
all'articolo  9  del  decreto  legislativo  21 novembre 2005, n. 286,
sulla  base  di  un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle
rilevazioni  effettuate  mensilmente  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  sul  prezzo  medio del gasolio per autotrazione, determina
mensilmente   il   costo  medio  del  carburante  per  chilometro  di
percorrenza,  con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la
relativa incidenza.
    2.  Lo  stesso  Osservatorio,  con riferimento alle tipologie dei
veicoli,  determina,  il  quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di
dicembre,  la  quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio
dell'impresa  di  autotrasporto  per conto di terzi rappresentata dai
costi del carburante )).
    ((  3.  Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo
sono   volte   a   disciplinare   i  meccanismi  di  adeguamento  dei
corrispettivi   dovuti  dal  mittente  per  i  costi  del  carburante
sostenuti  dal  vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento
all'impatto  sul  mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata
in vigore )).
    ((  4.  Qualora  il contratto di trasporto sia stipulato in forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  lo  stesso  contratto,  ovvero la fattura emessa dal
vettore  per  le  prestazioni  ivi  previste, evidenzia, ai soli fini
civilistici  e  amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal
mittente,  corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto  dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo
deve  corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico
determinato  ai  sensi  del  comma  1,  nel  mese precedente a quello
dell'esecuzione   del  trasporto,  moltiplicato  per  il  numero  dei
chilometri  corrispondenti  alla prestazione indicata nel contratto o
nella fattura )).
   (( 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di
trasporto  da  effettuare  in  un  arco  temporale eccedente i trenta
giorni,  la  parte  del  corrispettivo  corrispondente  al  costo del
carburante  sostenuto  dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali,  cosi'  come  gia'  individuata  nel  contratto o nelle
fatture  emesse  con  riferimento  alle  prestazioni  effettuate  dal
vettore  nel  primo  mese  di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla
base   delle   variazioni  intervenute  nel  prezzo  del  gasolio  da
autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni
superino  del  2  per  cento il valore preso a riferimento al momento
della  sottoscrizione  del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento
effettuato )).
   (( 6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia
stipulato  in  forma  scritta,  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo  21  novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore
evidenzia,  ai  soli  fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo  dovuto  dal  mittente,  corrispondente  al  costo  del
carburante  sostenuto  dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali.   Tale   importo   deve   corrispondere   al   prodotto
dell'ammontare  del costo chilometrico determinato, per la classe cui
appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma
1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il
numero  di  chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura )).
    ((  7.  La  parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da
quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso
corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte
del  costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come
corrispondente   a   costi  diversi  dai  costi  del  carburante  nel
provvedimento di cui al comma 2 )).
    ((  8.  Laddove  la  parte  del  corrispettivo dovuto al vettore,
diversa  da  quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo
inferiore  a  quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al
mittente  il  pagamento  della  differenza.  Qualora  il contratto di
trasporto  di  merci  su  strada  non  sia  stato  stipulato in forma
scritta,  l'azione  del  vettore si prescrive decorsi cinque anni dal
giorno  del  completamento della prestazione di trasporto. Qualora il
contratto  di  trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del
vettore  si  prescrive  in  un  anno  ai sensi dell'articolo 2951 del
codice civile )).
   (( 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici
giorni  successivi,  il  vettore  puo'  proporre,  entro i successivi
quindici  giorni,  a  pena  di  decadenza,  domanda  d'ingiunzione di
pagamento   mediante   ricorso   al   giudice  competente,  ai  sensi
dell'articolo  638  del  codice  di  procedura  civile, producendo la
documentazione   relativa  alla  propria  iscrizione  all'albo  degli
autotrasportatori   di   cose   per  conto  di  terzi,  la  carta  di
circolazione  del  veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto,
la   fattura   per  i  corrispettivi  inerenti  alla  prestazione  di
trasporto,   la   documentazione   relativa   all'avvenuto  pagamento
dell'importo   indicato   e  i  calcoli  con  cui  viene  determinato
l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.
Il  giudice,  verificata  la  regolarita'  della  documentazione e la
correttezza  dei  calcoli  prodotti,  ingiunge  al  committente,  con
decreto  motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura
civile,  di  pagare  l'importo  dovuto  al  vettore  senza dilazione,
autorizzando   l'esecuzione   provvisoria   del   decreto   ai  sensi
dell'articolo  642  del  codice  di  procedura  civile  e fissando il
termine  entro  cui  puo'  essere  fatta  opposizione, ai sensi delle
disposizioni  di  cui  al  libro  IV,  titolo I, capo I, del medesimo
codice )).
    (( 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di
cui  ai  commi  1  e  2,  l'importo  dell'adeguamento  automatico del
corrispettivo  dovuto  dal committente per l'incremento dei costi del
carburante  sostenuto  dal  vettore  e'  calcolato  sulla  base delle
rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico
e  si  applica  ai  corrispettivi  per  le  prestazioni  di trasporto
pattuite  nei  mesi  precedenti qualora le variazioni intervenute nel
prezzo  del  gasolio  superino  del  2  per  cento  il valore preso a
riferimento  al  momento della conclusione del contratto. Inoltre, la
quota  di  cui  al  comma  2 e' pari al 30 per cento per i veicoli di
massa  complessiva  pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento
per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o
superiore  a  3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa
complessiva inferiore a 3,5 tonnellate )).
    ((  11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo
trovano  applicazione  con  riferimento  agli aumenti intervenuti nel
costo  del  gasolio  a  decorrere  dal  1°  luglio 2008 o dall'ultimo
adeguamento effettuato )).
    ((  12.  Il  termine  di  pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti  di  trasporto  di merci su strada, nei quali siano parte i
soggetti  che  svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e'
fissato  in  trenta  giorni  dalla data di emissione della fattura da
parte  del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra le parti,
in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 )).
   (( 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12,
il  creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
))
    (( 14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della
legge   6   giugno  1974,  n.  298,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove
applicabili,  alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9
consegue  la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche'
la  sanzione  dell'esclusione  per un periodo di un anno dai benefici
fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge
)).
     ((   15.  Le  sanzioni  indicate  al  comma  14  sono  applicate
dall'autorita' competente )).
   (( 16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte
dal  comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto
di  trasporto  conforme  a  un  accordo  volontario  concluso, tra la
maggioranza  delle  organizzazioni  associative  dei  vettori e degli
utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per   l'autotrasporto   e  per  la  logistica,  per  disciplinare  lo
svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  in  uno  specifico  settore
merceologico )).
    ((  17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e
di  assicurare  il  corretto  e  uniforme  funzionamento del mercato,
l'installazione  e  l'esercizio  di  un  impianto di distribuzione di
carburanti  non  possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli, con finalita' commerciali,
relativi  a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e
tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni  od  obblighi  circa  la  possibilita'  di  offrire,  nel
medesimo   impianto   o   nella  stessa  area,  attivita'  e  servizi
integrativi )).
    ((  18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi
generali  in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali
delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione )).
    ((  19.  All'articolo  1,  comma  3,  primo  periodo, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo
albo  professionale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «abilitato ai
sensi  delle  specifiche  normative  vigenti  nei  Paesi  dell'Unione
europea» )).
    ((  20.  All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno
settemila  impianti  nel  periodo  successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse )).
    ((  21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito  dei  propri  poteri  di  programmazione  del territorio,
promuovono  il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e
la  diffusione  dei  carburanti  eco-compatibili,  secondo criteri di
efficienza,  adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel
rispetto  dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della  disciplina  in  materia ambientale, urbanistica e di sicurezza
)).
    ((  22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il gas, determina, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,   i  criteri  di  vettoriamento  del  gas  per  autotrazione
attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale )).
    (( 23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi
a  favore  dell'autotrasporto  sul fondo di cui all'articolo 1, comma
918,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, al netto delle misure
previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica   29  dicembre  2007,  n.  273,  sono  destinate,  in  via
prioritaria  e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del
presente  articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio  delle  imprese  di autotrasporto di merci, con particolare
riferimento  al  limite  di  esenzione  contributiva  e fiscale delle
indennita'  di  trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da
lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni
di  lavoro  straordinario,  nonche'  a  incentivi  per  la formazione
professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. ))
   (( 24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono
rideterminati:
    a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai prestatori
di  lavoro  addetti  alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto  di  merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio  comunale  effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  che  non concorre a formare il reddito di
lavoro  dipendente,  ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni del
medesimo comma 5;
    b)  l'importo  della  deduzione  forfetaria  relativa a trasferte
effettuate  fuori  del  territorio  comunale nel periodo d'imposta in
corso  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al
netto delle spese di viaggio e trasporto )).
    ((  25.  Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la
percentuale  delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni
di  lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai
prestatori  di  lavoro  addetti  alla  guida dipendenti delle imprese
autorizzate   all'autotrasporto  di  merci,  che  non  concorre  alla
formazione  del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai
fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2
del   decreto-legge   27   maggio   2008,   n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al
periodo precedente rilevano nella loro interezza )).
   (( 26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro,
e'  riconosciuto  un  credito di imposta corrispondente a quota parte
dell'importo  pagato  quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per
ciascun  veicolo,  di  massa  massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate,  posseduto  e  utilizzato  per  la predetta attivita'. La
misura  del  credito  d'imposta  deve essere determinata in modo tale
che,  per  i  veicoli  di  massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i  veicoli  di  massa  massima  complessiva  compresa  tra 7,5 e 11,5
tonnellate.  Il  credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni,  non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione  del  valore  della  produzione  netta  di  cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne'
dell'imponibile  agli  effetti delle imposte sui redditi e non rileva
ai  fini  del  rapporto  di  cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni )).
    ((  27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti
di  spesa  indicati  nei  commi  24,  25  e 26, con provvedimenti del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e,  limitatamente  a  quanto
previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  sono  stabiliti  la  quota  di
indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale  delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la
misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le
eventuali  disposizioni  applicative  necessarie  per  assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29 )).
    ((  28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla
formazione  professionale sono destinate risorse rispettivamente pari
a  9  milioni  di  euro  e  a  7  milioni  di  euro.  Con regolamenti
governativi,  da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, sono
disciplinate  le  modalita'  di  erogazione  delle  risorse di cui al
presente comma )).
   (( 29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e
28,  pari  a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di
euro  per  l'anno  2008  e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa
fronte  con  le  risorse  disponibili  sul  fondo di cui al comma 918
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
    ((  30.  Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 2007, n. 273, sono estese
all'anno  2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione
dell'articolo  9  del  presente  decreto, previa autorizzazione della
Commissione europea )).
     ((  31.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
individua,  tra le misure del presente articolo, quelle relativamente
alle  quali  occorre  la  previa verifica della compatibilita' con la
disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  ai sensi
dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  21  novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il
          riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
          dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore.):
              «Art.  9  (Usi  e  consuetudini  per  i  contratti  non
          scritti).   -  1.  Nelle  controversie  aventi  ad  oggetto
          contratti  di trasporto di merci su strada stipulati non in
          forma  scritta,  sono  applicati  gli usi e le consuetudini
          raccolti   nei   bollettini  predisposti  dalle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura.
              2.   Ai  fini  dell'aggiornamento  degli  usi  e  delle
          consuetudini  di  cui  al  comma  1  allo  stato esistenti,
          l'Osservatorio  sulle attivita' di autotrasporto, istituito
          presso  la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie
          gli  elementi  dai  quali, tenuto conto delle condizioni di
          mercato  e  dei  costi  medi  delle imprese, e constatati i
          prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su
          base  territoriale  e  settoriale,  sono  desunti gli usi e
          consuetudini  e  li  trasmette  alle  camere  di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.
              3.   In  sede  di  prima  applicazione,  l'Osservatorio
          provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui
          al  comma  2  entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento
          degli usi e consuetudini e' effettuato con cadenza annuale,
          mediante la procedura di cui al comma 2.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 6 del suddetto decreto
          legislativo 286 del 2005:
              «Art.  6  (Forma  dei  contratti). - 1. Il contratto di
          trasporto  di  merci  su strada e' stipulato, di regola, in
          forma  scritta per favorire la correttezza e la trasparenza
          dei  rapporti  fra  i  contraenti,  ai  sensi delle vigenti
          disposizioni di legge.
              2.  Con decreto dirigenziale della competente struttura
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, da
          adottarsi  entro il termine di novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo, sono
          determinati  modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso
          della  forma scritta dei contratti di trasporto di merci su
          strada.
              3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
          scritta sono:
                a)  nome  e  sede del vettore e del committente e, se
          diverso, del caricatore;
                b)   numero   di   iscrizione  del  vettore  all'Albo
          nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per conto di
          terzi;
                c)  tipologia  e  quantita'  della  merce oggetto del
          trasporto,  nel  rispetto delle indicazioni contenute nella
          carta  di  circolazione  dei  veicoli  adibiti al trasporto
          stesso;
                d)   corrispettivo   del   servizio  di  trasporto  e
          modalita' di pagamento;
                e)  luoghi  di presa in consegna della merce da parte
          del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
              4.  Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma
          scritta sono:
                a) termini temporali per la riconsegna della merce;
                b)   istruzioni  aggiuntive  del  committente  o  dei
          soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
              5.  Per  i  trasporti  eseguiti in regime di cabotaggio
          stradale,  il contratto di autotrasporto deve contenere gli
          elementi  di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,
          nonche'  gli  estremi  della  licenza comunitaria e di ogni
          altra   eventuale  documentazione  prevista  dalle  vigenti
          disposizioni.
              6.  In  assenza di anche uno degli elementi indicati al
          comma  3,  il  contratto  di  trasporto  si  considera  non
          stipulato in forma scritta.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2951 del codice civile:
              «Art.  2951 (Prescrizione in materia di spedizione e di
          trasporto). - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti
          dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
              La  prescrizione  si  compie con il decorso di diciotto
          mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
              Il  termine  decorre  dall'arrivo  a destinazione della
          persona  o,  in  caso  di  sinistro,  dal giorno di questo,
          ovvero  dal  giorno  in  cui  e'  avvenuta o sarebbe dovuta
          avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
              Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del
          trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di
          linea indicati dall'art. 1679.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  638  del Codice di
          procedura civile:
              «Art.  638  (Forma  della  domanda  e  deposito).  - La
          domanda  d'ingiunzione  si  propone con ricorso contenente,
          oltre  i  requisiti  indicati  nell'art. 125, l'indicazione
          delle  prove  che  si  producono. Il ricorso deve contenere
          altresi'   l'indicazione  del  procuratore  del  ricorrente
          oppure,  quando  e'  ammessa la costituzione di persona, la
          dichiarazione  di  residenza  o l'elezione di domicilio nel
          comune dove ha sede il giudice adito.
              Se   manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni  al ricorrente possono essere fatte presso la
          cancelleria.
              Il  ricorso  e' depositato in cancelleria insieme con i
          documenti  che  si  allegano;  questi  non  possono  essere
          ritirati  fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito nel
          decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.».
              - Si  riportano  i  testi  degli articoli 641 e 642 del
          Codice di procedura civile:
              «Art.  641  (Accoglimento della domanda). - Se esistono
          le  condizioni  previste  nell'art.  633,  il  giudice, con
          decreto  motivato  da  emettere  entro  trenta  giorni  dal
          deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
          somma  o  di  consegnare  la  cosa  o  la quantita' di cose
          chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
          termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che
          nello  stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma
          degli  articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione,
          si procedera' a esecuzione forzata.
              Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
          ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se
          l'intimato  risiede  in  uno  degli altri Stati dell'Unione
          europea,  il  termine  e' di cinquanta giorni e puo' essere
          ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
          Stati,  il  termine e' di sessanta giorni, e, comunque, non
          puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi
              Nel  decreto,  eccetto  per quello emesso sulla base di
          titoli  che  hanno  gia'  efficacia  esecutiva  secondo  le
          vigenti  disposizioni,  il  giudice  liquida  le spese e le
          competenze e ne ingiunge il pagamento.».
              «642  (Esecuzione  provvisoria).  -  Se  il  credito e'
          fondato  su  cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
          certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da
          notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  autorizzato,  il
          giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di
          pagare   o  consegnare  senza  dilazione,  autorizzando  in
          mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il
          termine ai soli effetti dell'opposizione.
              L'esecuzione  provvisoria puo' essere concessa anche se
          vi  e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se
          il   ricorrente  produce  documentazione  sottoscritta  dal
          debitore,  comprovante  il diritto fatto valere; il giudice
          puo' imporre al ricorrente una cauzione.
              In   tali   casi  il  giudice  puo'  anche  autorizzare
          l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art.
          482.».
              - Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante
          «Attuazione  della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 23
          ottobre 2002, n. 249.
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del succitato decreto
          legislativo 231 del 2002:
              «Art.  5  (Saggio  degli interessi). - 1. Salvo diverso
          accordo  tra  le  parti, il saggio degli interessi, ai fini
          del  presente  decreto,  e'  determinato  in misura pari al
          saggio    d'interesse    del    principale   strumento   di
          rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla
          sua  piu'  recente operazione di rifinanziamento principale
          effettuata  il  primo  giorno di calendario del semestre in
          questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio
          di  riferimento  in vigore il primo giorno lavorativo della
          Banca centrale europea del semestre in questione si applica
          per i successivi sei mesi.
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze da'
          notizia  del  saggio  di  cui  al  comma  1, al netto della
          maggiorazione  ivi  prevista,  curandone  la  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana nel
          quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.».
              - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno
          1974,   n.   298  (Istituzione  dell'albo  nazionale  degli
          autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi, disciplina
          degli  autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
          tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada):
              «Art.  26  (Esercizio  abusivo  dell'autotrasporto).  -
          Chiunque  esercita  l'attivita'  di  cui  all'art.  1 senza
          essere  iscritto  nell'albo,  ovvero continua ad esercitare
          l'attivita'  durante  il  periodo  di sospensione o dopo la
          radiazione  o  la cancellazione dall'albo, e' punito con la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          quattro  milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          cinque  milioni  a  lire trenta milioni se il soggetto, nei
          cinque  anni  precedenti,  ha  commesso un'altra violazione
          delle  disposizioni  del  presente articolo o dell'art. 46,
          accertata con provvedimento esecutivo.
              Chiunque  affida l'effettuazione di un autotrasporto di
          cose  per  conto  di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente
          l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
          46   della  presente  legge,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
          milioni a lire diciotto milioni.
              Alle  violazioni  di  cui  al  primo  comma consegue la
          sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
          per  un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
          delle  violazioni,  la  sanzione  accessoria della confisca
          amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di
          cui  al  capo  I,  sezione  II,  del  titolo VI del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
          decreto legislativo 286 del 2005:
              «Art.  7  (Responsabilita' del vettore, del committente
          del  caricatore  e  del  proprietario  della  merce).  - 1.
          Nell'effettuazione  dei  servizi  di  trasporto di merci su
          strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni
          legislative  e regolamentari poste a tutela della sicurezza
          della  circolazione  stradale  e della sicurezza sociale, e
          risponde della violazione di tali disposizioni.
              2.  Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
          cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti
          che  esercitano  abusivamente l'attivita' di autotrasporto,
          le  sanzioni  di  cui  all'art.  26, comma 2, della legge 6
          giugno  1974,  n.  298,  si  applicano  al  committente, al
          caricatore  ed  al proprietario della merce che affidano il
          servizio  di  trasporto ad un vettore che non sia provvisto
          del   necessario   titolo  abilitativo,  ovvero  che  operi
          violando  condizioni  e  limiti  nello  stesso  prescritti,
          oppure  ad  un vettore straniero che non sia in possesso di
          idoneo  titolo  che lo ammetta ad effettuare nel territorio
          italiano   la   prestazione  di  trasporto  eseguita.  Alla
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della  confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'art.
          20  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
          modificazioni.  Gli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          e  successive  modificazioni,  procedono al sequestro della
          merce  trasportata,  ai  sensi  dell'art. 19 della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
              3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su
          strada  stipulato  in  forma scritta, laddove il conducente
          del  veicolo  con il quale e' stato effettuato il trasporto
          abbia  violato  le norme sulla sicurezza della circolazione
          stradale,  di  cui  al comma 6, il vettore, il committente,
          nonche'  il  caricatore  ed  il  proprietario  delle  merci
          oggetto  del  trasporto  che  abbiano fornito istruzioni al
          conducente  in  merito  alla  riconsegna delle stesse, sono
          obbligati  in  concorso  con lo stesso conducente, ai sensi
          dell'art.  197  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285,  e  successive  modificazioni, qualora le modalita' di
          esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
          contrattuale,  risultino  incompatibili con il rispetto, da
          parte  del  conducente,  delle  norme sulla sicurezza della
          circolazione  stradale  violate, e la loro responsabilita',
          nei  limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto
          legislativo,    sia   accertata   dagli   organi   preposti
          all'espletamento  dei  servizi  di polizia stradale, di cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
          Sono  nulli  e privi di effetti gli atti ed i comportamenti
          diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche
          delle  sanzioni  applicate al committente, al caricatore ed
          al proprietario della merce in conseguenza della violazione
          delle norme sulla sicurezza della circolazione.
              4.  Quando  il  contratto  di  trasporto  non sia stato
          stipulato  in  forma scritta, anche mediante richiamo ad un
          accordo  di  diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
          in  caso  di accertato superamento, da parte del conducente
          del  veicolo  con cui e' stato effettuato il trasporto, dei
          limiti  di  velocita'  di  cui  all'art.  142  del  decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e
          di   riposo  di  cui  all'art.  174  dello  stesso  decreto
          legislativo,  a  richiesta degli organi di polizia stradale
          che  hanno  accertato  le violazioni, il committente, o, in
          mancanza,   il   vettore,   sono   tenuti   a  produrre  la
          documentazione  dalla quale risulti la compatibilita' delle
          istruzioni  trasmesse  al  vettore  medesimo in merito alla
          esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
          rispetto  della  disposizione  di cui e' stata accertata la
          violazione.  Qualora non venga fornita tale documentazione,
          il  vettore  ed  il  committente  sono  sempre obbligati in
          concorso con l'autore della violazione.
              5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza
          sociale,  quando  il  contratto  di trasporto non sia stato
          stipulato  in  forma scritta, anche mediante richiamo ad un
          accordo  di  diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
          il  committente  e'  tenuto ad acquisire la fotocopia della
          carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
          dichiarazione,   sottoscritta   dal   vettore,   circa   la
          regolarita'   dell'iscrizione   all'Albo   nazionale  degli
          autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
          autotrasporto  e degli eventuali servizi accessori. Qualora
          non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
          e'  sempre  applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
          di  cui all'art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni.
              6.  Ai  fini dell'accertamento della responsabilita' di
          cui  ai  commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle
          seguenti  disposizioni  del  decreto  legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  inerenti la
          sicurezza della circolazione:
                a) art. 61 (sagoma limite);
                b) art. 62 (massa limite);
                c) art. 142 (limiti di velocita);
                d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
                e)  art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e
          sui  rimorchi),  anche nei casi diversi da quello di cui al
          comma 9 dello stesso articolo;
                f)  art.  174  (durata  della guida degli autoveicoli
          adibiti al trasporto di persone e cose).
              7.  Il  caricatore e' in ogni caso responsabile laddove
          venga  accertata  la  violazione  delle norme in materia di
          massa  limite  ai  sensi degli articoli 61 e 62 del decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni,   e   di   quelle   relative  alla  corretta
          sistemazione  del  carico  sui veicoli, ai sensi dei citati
          articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del
          sistema  di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.
          4, comma 4, lettera c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1  (Norme per liberalizzare la distribuzione dei
          carburanti). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti
          di  distribuzione  dei  carburanti,  di  seguito denominati
          "impianti",  sono  attivita'  liberamente  esercitate sulla
          base  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e  con le
          modalita'   di  cui  al  presente  decreto.  Il  regime  di
          concessione  di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge
          26  ottobre  1970,  n.  745, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni a
          statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
          provvedono  a  quanto disposto dal presente decreto secondo
          le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme
          di attuazione.
              2.   L'attivita'   di   cui  al  comma  1  e'  soggetta
          all'autorizzazione  del  comune  in cui essa e' esercitata.
          L'autorizzazione   e'   subordinata   esclusivamente   alla
          verifica  della  conformita'  alle  disposizioni  del piano
          regolatore,   alle   prescrizioni   fiscali   e   a  quelle
          concernenti  la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
          alle   disposizioni  per  la  tutela  dei  beni  storici  e
          artistici,  nonche'  alle  norme di indirizzo programmatico
          delle   regioni.   Insieme   all'autorizzazione  il  comune
          rilascia   le  concessioni  edilizie  necessarie  ai  sensi
          dell'art.  2.  L'autorizzazione  e' subordinata al rispetto
          delle   prescrizioni  di  prevenzione  incendi  secondo  le
          procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          12 gennaio 1998, n. 37.
              3.  Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla
          domanda  di autorizzazione, un'analitica autocertificazione
          corredata  della documentazione prescritta dalla legge e di
          una  perizia  giurata,  redatta  da  un  ingegnere  o altro
          tecnico  competente  per  la  sottoscrizione  del  progetto
          presentato,   ((   abilitato   ai  sensi  delle  specifiche
          normative  vigenti  nei  Paesi  dell'Unione  europea  ))  ,
          attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2
          e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1. Trascorsi novanta
          giorni  dal ricevimento degli atti, la domanda si considera
          accolta  se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il
          sindaco,  sussistendo  ragioni  di pubblico interesse, puo'
          annullare  l'assenso  illegittimamente formatosi, salvo che
          l'interessato  provveda  a  sanare  i vizi entro il termine
          fissato dal comune stesso.
              4.  In  caso  di  trasferimento della titolarita' di un
          impianto,  le  parti ne danno comunicazione al comune, alla
          regione  e  all'ufficio  tecnico  di finanza entro quindici
          giorni.
              5.  Le  concessioni  di  cui  all'art. 16, comma 1, del
          decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono
          convertite  di diritto in autorizzazione ai sensi del comma
          2.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i
          soggetti  gia' titolari di concessione, senza necessita' di
          alcun  atto amministrativo, possono proseguire l'attivita',
          dandone   comunicazione   al  comune,  alla  regione  e  al
          competente   ufficio   tecnico  di  finanza.  Le  verifiche
          sull'idoneita'   tecnica   degli  impianti  ai  fini  della
          sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
          del  collaudo  e  non  oltre quindici anni dalla precedente
          verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
          comune   a   verifica,  comprendente  anche  i  profili  di
          incompatibilita'  di  cui  all'art. 3, comma 2, entro e non
          oltre  il  30  giugno  1998. Le risultanze concernenti tali
          verifiche  sono comunicate all'interessato e trasmesse alla
          regione,  al  competente  ufficio  tecnico  di  finanza, al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          ed  al  Ministero  dell'ambiente,  anche  ai fini di quanto
          previsto  dall'art.  3,  comma  2.  Restano  esclusi  dalle
          verifiche  di  cui  al presente comma gli impianti inseriti
          dal  titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di
          cui  ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fermi restando i poteri di
          intervento  in  caso  di rischio sanitario o ambientale. Il
          controllo,  la  verifica e la certificazione concernenti la
          sicurezza   sanitaria   necessaria  per  le  autorizzazioni
          previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
          sanitaria   locale  competente  per  territorio,  ai  sensi
          dell'art.  7  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modifiche e integrazioni.
              6.  La gestione degli impianti puo' essere affidata dal
          titolare  dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito
          denominati   gestori,  mediante  contratti  di  durata  non
          inferiore  a  sei  anni  aventi  per  oggetto  la  cessione
          gratuita  dell'uso  di tutte le attrezzature fisse e mobili
          finalizzate  alla  distribuzione  di  carburanti per uso di
          autotrazione,  secondo  le  modalita'  e i termini definiti
          dagli   accordi   interprofessionali   stipulati   fra   le
          associazioni  di  categoria piu' rappresentative, a livello
          nazionale,  dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
          Gli  altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
          in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
          medesimi   accordi   interprofessionali   si  applicano  ai
          titolari   di   autorizzazione  e  ai  gestori;  essi  sono
          depositati   presso   il   Ministero   dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato   che   ne   assicura   la
          pubblicita'.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui  al
          presente  comma  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione  delle  controversie contrattuali individuali
          secondo  le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          richiesta  di  una  delle  parti, esperisce un tentativo di
          mediazione delle vertenze collettive.
              6-bis Il contratto di cessione gratuita di cui al comma
          6  comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero
          di somministrazione, dei carburanti.
              7.  I  contratti  di affidamento in uso gratuito di cui
          all'art.  16  del  decreto-legge  26  ottobre 1970, n. 745,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 dicembre
          1970,  n.  1034, tra concessionari e gestori esistenti alla
          data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo
          restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
          trasferimento  della  titolarita'  del relativo impianto. A
          tali  contratti si applicano le norme contenute nel comma 6
          per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
              8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
          disciplinati  in  conformita'  alle  disposizioni  adottate
          dall'Unione europea.
              9.     Nell'area     dell'impianto    possono    essere
          commercializzati,  previa  comunicazione  al  comune,  alle
          condizioni  previste  dai contratti di cui al comma 6 e nel
          rispetto   delle  vigenti  norme  in  materia  sanitaria  e
          ambientale,  altri  prodotti  secondo  quanto  previsto con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
              Gli  interventi  di  ordinaria  e minuta manutenzione e
          riparazione  dei  veicoli  a motore di cui agli articoli 1,
          comma  2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992,
          n.   122,  possono  essere  effettuati  dai  gestori  degli
          impianti.
              10.  Ogni pattuizione contraria al presente articolo e'
          nulla   di  diritto.  Le  clausole  previste  dal  presente
          articolo   sono   di  diritto  inserite  nel  contratto  di
          gestione,  anche  in  sostituzione  delle clausole difformi
          apposte dalle parti.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
          decreto  legislativo  32  del  1998,  cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  7  (Orario  di servizio). - 1. A decorrere dalla
          scadenza  dei termini per i comuni capoluogo di provincia e
          per  gli  altri comuni di cui all'art. 3, comma 2, l'orario
          massimo  di servizio puo' essere aumentato dal gestore fino
          al   cinquanta  per  cento  dell'orario  minimo  stabilito.
          Ciascun gestore puo' stabilire autonomamente la modulazione
          dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti
          prescritti  dal  presente articolo, previa comunicazione al
          comune.
              2.   Esclusi   gli  impianti  funzionanti  con  sistemi
          automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione
          del  carburante,  per  gli  impianti assistiti da personale
          restano  ferme  le  vigenti disposizioni sull'orario minimo
          settimanale,   le   modalita'  necessarie  a  garantire  il
          servizio   nei  giorni  festivi  e  nel  periodo  notturno,
          stabilite  dalle regioni alla data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, nonche' la disciplina vigente
          per  gli  impianti  serventi  le reti autostradali e quelle
          assimilate.».
              - Si  riporta  il testo del comma 918 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «918.  Per  il  proseguimento degli interventi a favore
          dell'autotrasporto  di  merci,  nonche', ove si individuino
          misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.
          87  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea, per
          interventi  di riduzione del costo del lavoro delle imprese
          di  autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo
          istituito  dall'art.  1, comma 108, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
          l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  le
          politiche   europee,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
          utilizzazione   del   fondo   di   cui  al  primo  periodo.
          L'efficacia  delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
          e'  comunque  subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo
          3,  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, alla
          autorizzazione della Commissione europea.».
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  2007,  n.  273  recante  «Regolamento  recante la
          modalita'  di  erogazione  del  Fondo  per il proseguimento
          degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto
          di  veicoli  di  ultima  generazione,  a norma dell'art. 1,
          comma  919,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 febbraio 2008, n.
          36.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 51 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, e successive modificazioni (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi):
              «Art.   51   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          dipendente).  -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
              2.
              2-bis  Le  disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
          del  comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
          dall'impresa  con  la  quale il contribuente intrattiene il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui  alla  lettera  g-bis) del comma 2 si rende applicabile
          esclusivamente  quando ricorrano congiuntamente le seguenti
          condizioni:
                a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
                b)  che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
          la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
                c)  che  il beneficiario mantenga per almeno i cinque
          anni  successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra  il  valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
          l'ammontare   corrisposto  dal  dipendente.  Qualora  detti
          titoli  oggetto  di  investimento  siano  ceduti  o dati in
          garanzia  prima  che siano trascorsi cinque anni dalla loro
          assegnazione,  l'importo  che  non ha concorso a formare il
          reddito  di  lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
          e'  assoggettato  a tassazione nel periodo d'imposta in cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui  al  comma  1,  compresi  quelli  dei beni ceduti e dei
          servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
          indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
          si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
          d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
          superiore  al citato limite, lo stesso concorre interamente
          a formare il reddito.
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a)  per  gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
          1,  lettere a) , c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile  club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il 30
          novembre  di  ciascun  anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il  31
          dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica  per  i  prestiti  stipulati  anteriormente  al  1°
          gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
          concessi,  a  seguito  di  accordi aziendali, dal datore di
          lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n. 419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172;
                c)  per  i fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato;
                c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto ferroviario di
          persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
          ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
          corrispondente         all'introito        medio        per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al  comma  3,  di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre  di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
          successivo   a   quello   in  corso  alla  data  della  sua
          emanazione.
              5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
              6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  dicembre  1959, n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
              7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
          di  trasporto  delle  cose,  nonche'  le  spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
              8.  Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a  formare il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
          comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
          all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
              8-bis  In  deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
          dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
          Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
          determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente  articolo  non  concorrono a formare il reddito di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 95 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986:
              «4.  Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
          in  luogo  della  deduzione,  anche  analitica, delle spese
          sostenute   in  relazione  alle  trasferte  effettuate  dal
          proprio  dipendente  fuori del territorio comunale, possono
          dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
          euro  95,80  per  le  trasferte  all'estero, al netto delle
          spese di viaggio e di trasporto.».
              - Il  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante
          «Attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva
          2000/34/CE  concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 27
          maggio  2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
          il  potere  di  acquisto  delle  famiglie), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
              «Art.  2  (Misure  sperimentali  per l'incremento della
          produttivita'  del  lavoro).  -  1. Salva espressa rinuncia
          scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
          2008  al  31  dicembre  2008,  sono  soggetti a una imposta
          sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  delle  addizionali  regionali  e comunali pari al 10 per
          cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
          lordi, le somme erogate a livello aziendale:
                a)  per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi
          del  decreto  legislativo  8 aprile 2003, n. 66, effettuate
          nel periodo suddetto;
                b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per
          prestazioni   rese   in   funzione  di  clausole  elastiche
          effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
          a  contratti  di  lavoro  a  tempo parziale stipulati prima
          della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
                c)   in  relazione  a  incrementi  di  produttivita',
          innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
          competitivita'    e   redditivita'   legati   all'andamento
          economico dell'impresa.
              2.  I  redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini
          fiscali  e  della determinazione della situazione economica
          equivalente  alla  formazione  del  reddito complessivo del
          percipiente  o  del  suo  nucleo  familiare entro il limite
          massimo  di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
          redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
          e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
          sulla base del reddito di cui al comma 5.
              3.  L'imposta  sostitutiva  e'  applicata dal sostituto
          d'imposta.   Se  quest'ultimo  non  e'  lo  stesso  che  ha
          rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
          il  beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
          da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
              4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
          contenzioso,   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 1 a 4 hanno
          natura  sperimentale  e  trovano applicazione con esclusivo
          riferimento  al settore privato e per i titolari di reddito
          da  lavoro  dipendente  non  superiore,  nell'anno  2007, a
          30.000   euro.   Trenta  giorni  prima  del  termine  della
          sperimentazione,  il  Ministro  del  lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali  procede,  con  le organizzazioni
          sindacali   dei   datori   e   dei   prestatori  di  lavoro
          comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale,
          a  una  verifica  degli  effetti delle disposizioni in esso
          contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
          pubblica   amministrazione  e  l'innovazione,  al  fine  di
          valutare   l'eventuale   estensione  del  provvedimento  ai
          dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni.
              6. Nell'art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  la lettera b) e'
          soppressa.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive
          modificazioni  (Norme  di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a)   alle   imposte   sui   redditi,   alle  relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b)  all'imposta  sul  valore aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
                d-bis)   all'addizionale  regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
                e)  ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f)   ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui  all'art.  49,  comma  2,  lettera a) , del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g)  ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h)  agli  interessi  previsti  in  caso  di pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30  settembre  1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28   febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                  h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                   h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis».
              - Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi locali» e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  23  dicembre 1997, n. 298, supplemento
          ordinario.
              - Si  riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5
          del  gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n.
          917 del 1986:
              «Art.  61  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi  inerenti  all'esercizio  d'impresa sono deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
              2.  La  parte  di  interessi  passivi non deducibile ai
          sensi  del  comma  1  del presente articolo non da' diritto
          alla  detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
          del comma 1 dell'art. 15.».
              «5.  Le  spese  e gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
          esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la  parte  corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare  complessivo  di  tutti i ricavi e proventi. Le
          plusvalenze  di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai fini
          dell'applicazione del periodo precedente.».
              - Si riporta il testo del comma 918, dell'art. 1, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «918.  Per  il  proseguimento degli interventi a favore
          dell'autotrasporto  di  merci,  nonche', ove si individuino
          misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.
          87  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea, per
          interventi  di riduzione del costo del lavoro delle imprese
          di  autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo
          istituito  dall'art.  1, comma 108, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
          l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  le
          politiche   europee,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
          utilizzazione   del   fondo   di   cui  al  primo  periodo.
          L'efficacia  delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
          e'  comunque  subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo
          3,  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, alla
          autorizzazione della Commissione europea.».
              - Per  il  riferimento  all'art.  87  del  Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea  vedasi  nei riferimenti
          normativi all'art. 11.