Art. 59. 
               (Termine per l'adozione dello statuto) 
1. I consigli  comunali  e  provinciali  deliberano  lo  statuto,  il
regolamento di contabilita' ed il regolamento per la  disciplina  dei
contratti dell'ente entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge. 
2. Sino all'entrata  in  vigore  dello  statuto,  limitatamente  alle
materie e discipline ad esso espressamente demandate,  continuano  ad
applicarsi le norme vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge in quanto con essa compatibili. 
3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo,
fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori e'
determinato  nella  misura   massima   prevista   dall'articolo   33.
All'elezione del sindaco, del  presidente  della  provincia  e  della
giunta si procede secondo le modalita' previste dall'articolo  34.  I
termini di cui  al  comma  2  dell'articolo  34,  limitatamente  alle
amministrazioni locali rinnovate nelle elezioni del 6-7 maggio  1990,
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
4. Presso il Ministero dell'interno e'  istituito  l'ufficio  per  la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che
cura anche adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi. 
5. Sino all'approvazione della disciplina  organica  dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali continuano  ad  applicarsi,
in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data dientrata in
vigore della presente legge.