Art. 61. 
(Norme  regionali  in   materia   di   organismi   comprensoriali   e
     associativi, di comunita' montane e di organi di controllo) 
1. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le  regioni  adeguano  la  loro  legislazione  in  materia  di
organismi comprensoriali e di forme associative fra  enti  locali  ai
principi della presente legge. 
2. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le regioni dispongono  il  riordino  delle  comunita'  montane
secondo i criteri di cui  all'articolo  28,  provvedendo  anche  alla
regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalita' e  tempi  di
attuazione di detto riordino. 
3. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le regioni provvedono  alla  ricostituzione  degli  organi  di
controllo in conformita' alle disposizioni contenute  nella  presente
legge, nonche' alla relativa regolamentazione legislativa  regionale.
4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953,  n.  62,  e
successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioni
non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3. 
 
          Nota all'art. 61:
          Il  testo  del capo III del titolo V della legge n. 62/1953
          (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), come
          successivamente modificato, e' il seguente:
                "Capo III - CONTROLLI SULLE PROVINCE, SUI COMUNI
                             E SU ALTRI ENTI LOCALI
          Art.  55  (Controllo  sugli  atti  delle  province).  -  E'
          istituito nel capoluogo di ogni regione un comitato per  il
          controllo  sulle  province.  Il  comitato  e'  nominato dal
          presidente della giunta regionale e dura in  carica  quanto
          il consiglio regionale.
          Esso e' costituito:
          a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti
          nelle liste elettorali di un comune della regione, relative
          ai  cittadini  chiamati ad eleggere la Camera dei deputati,
          eletti dal consiglio regionale;
          b) di un membro nominato dal commissario del Governo;
          c)  di  un  giudice  del tribunale amministrativo regionale
          designato dal presidente del tribunale stesso.
          Con la stessa deliberazione vengono nominati quattro membri
          supplenti nelle persone di  due  esperti  nelle  discipline
          amministrative,  iscritti  nelle  liste  elettorali  di  un
          comune della regione, relative  ai  cittadini  chiamati  ad
          eleggere  la  Camera  dei  deputati,  eletti  dal consiglio
          regionale, di un membro supplente nominato dal  commissario
          del Governo e di altro giudice del tribunale amministrativo
          designato dal presidente del tribunale stesso. I  supplenti
          intervengono   alle  sedute  in  caso  di  impedimento  dei
          rispettivi membri effettivi.
          Il  presidente  e'  eletto dal comitato tra i membri di cui
          alla lettera a).
          Funge da segretario un funzionario della regione, designato
          dal presidente della giunta regionale.
          Per    l'elezione    degli    esperti    nelle   discipline
          amministrative ciascun consigliere regionale vota  per  due
          membri  effettivi  e  per  un  membro  supplente. Rimangono
          eletti i tre effettivi e i due supplenti che  ottengono  il
          maggior numero di voti.
          Per  la  validata'  delle  deliberazioni  del  comitato  si
          richiede l'intervento di almeno quattro commissari. In caso
          di parita' prevale il voto del presidente.
          Art.  56  (Controllo  sugli  atti dei comuni). - Lo statuto
          regionale provvede a stabilire se il controllo  sugli  atti
          dei comuni debba essere esercitato dallo stesso comitato di
          cui all'art.  55  nel  capoluogo  di  regione  o  se  debba
          svolgersi  in forma decentrata nei capoluoghi di provincia.
          Nel  secondo  caso  il  presidente  della  giunta regionale
          procede alla costituzione di speciale sezioni del comitato.
          Ogni sezione e' composta:
          a) di tre esperti nelle discipline amministrative, iscritti
          nelle liste elettorali di un comune della provincia, eletti
          dal consiglio regionale;
          b) di un membro nominato dal commissario del Governo;
          c)     del    funzionario    di    grado    piu'    elevato
          dell'amministrazione provinciale.
          Per   la   prima  categoria  saranno  nominati  due  membri
          supplenti; per le altre due categorie un supplente.
          La sezione elegge nel suo seno il presidente, da scegliersi
          tra i membri di cui alla lettera a).
          Per    l'elezione    degli    esperti    nelle   discipline
          amministrative ciascun  consigliere  vota  per  due  membri
          effetivi e per un membro supplente.  Rimangono eletti i tre
          effettivi e i due supplenti che ottengano il maggior numero
          di voti.
          Lo  statuto  regionale puo' disporre che una o piu' sezioni
          esplichino la loro funzione nei capoluoghi di  circondario,
          o in taluni tra essi, determinandone le modalita'.
          Art.  57  (Incompatibilita'  relative  al  comitato  e alle
          sezioni di controllo). - Non possono far parte del comitato
          o delle sue sezioni:
          a) i senatori e i deputati al Parlamento;
          b)   i  membri  del  consiglio  provinciale,  dei  consigli
          comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti
          sono soggetti ai controlli del comitato stesso;
          c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilita' o
          di incompatibilita' alle cariche  di  cui  alla  precedente
          lettera b);
          d)  gli  stipendiati,  i  salariati  e  i  contabili  delle
          province, dei comuni e degli altri enti  i  cui  atti  sono
          soggetti ai controlli del comitato;
          e)  i  parenti  fino al secondo grado e gli affini di primo
          grado con l'esattore o col ricevitore provinciale,  durante
          l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.
          Le  incompatibilita'  previste  alle lettere c) e d) non si
          applicano ai membri di cui  alle  lettere  b)  e  c)  degli
          articoli 55 e 56.
          Art.  58  (Spesa  per  il  funzionamento  degli  organi  di
          controllo). - La spesa per il funzionamento degli organi di
          controllo previsti dagli articoli 55 e 56 e' a carico della
          regione.
          Agli   esperti  nelle  discipline  amministrative  nominati
          membri di tali organi e' attribuita una indennita' per ogni
          giornata  di  seduta,  nella  misura  e con le modalita' da
          determinarsi nel regolamento.
          Art.  59  (Estensione  dei  controlli).  -  Gli  organi  di
          controllo previsti dagli articoli 55 e  56  esplicano,  nei
          confronti  delle  province  e  dei  comuni, il controllo di
          legittimita'  deferito   al   prefetto   ed   alla   giunta
          provinciale  amministrativa dalle disposizioni vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
          L'annullamento  delle deliberazioni illegittime deve essere
          pronunciato entro venti giorni dal ricevimento del processi
          verbali,  con  ordinanza motivata in cui venga enunciato il
          vizio di legittimita' riscontrato nella deliberazione.
          Il  termine  suddetto  rimane  sospeso  se, prima della sua
          scadenza,  l'organo  di  controllo  chieda  chiarimenti   o
          elementi  integrativi  di  giudizio  alla  provincia  o  al
          comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva  se
          l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro
          venti giorni dal ricevimento delle contro  deduzioni  della
          provincia o del comune.
          I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al prefetto ed
          alla giunta provinciale amministrativa  dalle  disposizioni
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          sono  deferiti,  per  le  province,  al  comitato  previsto
          dall'art.  55;  per  i  comuni  sono  deferiti  al comitato
          stesso, oppure alle sezioni di cui all'art.  56  a  seconda
          che  siasi  o  meno  provveduto  alla  costituzione di tali
          sezioni.
          Art. 60 (Controllo di merito). - Il controllo di merito, ai
          finidel riesame di cui al  capoverso  dell'art.  130  della
          Costituzione, e' esercitato su tutte le deliberazioni delle
          province e dei comuni per cui le norme vigenti  all'entrata
          in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da
          parte della giunta provinciale amministrativa.
          Gli  organi  di  controllo  previsti dagli articoli 55 e 56
          della presente legge, ove riscontrino un  vizio  di  merito
          nella   deliberazione,  possono,  entro  venti  giorni  dal
          ricevimento dei processi verbali,  invitare  con  ordinanza
          motivata il consiglio provinciale o il consiglio comunale a
          riprenderla in esame. Il termine e' di quaranta giorni  per
          le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale
          termine la deliberazione diventa esecutiva.
          Il  termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda
          chiarimenti  o  elementi  integrativi  di   giudizio   alla
          provincia o al comune.
          Ove  il  consiglio  provinciale  o  il  consiglio  comunale
          confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta  dei
          loro  componenti,  la  deliberazione  al  cui riesame siano
          stati  invitati  dall'organo  di  controllo  ai  sensi  del
          secondo  comma di questo articolo, la deliberazione diventa
          esecutiva dopo la pubblicazione per la durata  di  quindici
          giorni  all'albo  pretorio  e  l'invio  della deliberazione
          stessa  all'organo  di   controllo,   che   dovra'   essere
          effettuato    entro    otto   giorni   dalla   data   della
          deliberazione. Resta salva la potesta'  di  annullamento  a
          norma dell'art. 59 della presente legge.
          Art.  61  (Controlli  sui  consorzi). - Per i controlli sui
          consorzi  di  comuni  e  province  si  applicano  le  norme
          stabilite  per  la  provincia, se si tratta di consorzi dei
          quali  la  provincia  fa  parte,  o,   altrimenti,   quelle
          stabilite  per  il  comune consorziato che conta il maggior
          numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia,
          se questo fa parte del consorzio.
          Ove  del  consorzio  facciano parte province appartenenti a
          piu' regioni, il controllo e' esercitato  dal  comitato  di
          controllo esistente nel capoluogo della regione nella quale
          ha sede l'amministrazione del consorzio. Ove del  consorzio
          facciano  parte  comuni  appartenenti  a piu' province, nel
          caso previsto dal secondo comma dell'art. 56  il  controllo
          e'  esercitato  dalla  sezione  istituita  per la provincia
          nella cui  circoscrizione  ha  sede  l'amministrazione  del
          consorzio.
          Art. 62 (Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio
          di funzioni delegate). - Le  deliberazioni  adottate  dalle
          province,  dai  comuni e da altri enti locali nelle materie
          ad essi delegate dalla regione a norma dell'art.  39  della
          presente   legge,  eccettuate  quelle  relative  alla  mera
          esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati ai
          sensi  di  legge,  sono  trasmesse  entro dieci giorni alla
          commissione di controllo di cui all'art. 41 e al presidente
          della    giunta    regionale.    L'esecutivita'   di   tale
          deliberazioni e' regolata dagli articoli 45 e 47, salvo  le
          disposizioni seguenti.
          Il  presidente  della  giunta  regionale,  ove  ritenga una
          deliberazione non conforme alla legge o alle  direttive  di
          cui  all'art.  39,  trasmette,  entro cinque giorni, le sue
          osservazioni alla commissione di controllo e  all'ente  che
          ha adottato la deliberazione stessa.
          La  giunta regionale puo' sempre sostituirsi alle province,
          ai comuni, e agli altri enti  locale  nell'esercizio  delle
          funzioni   delegate   in  caso  di  persistente  inerzia  o
          violazione delle leggi o delle direttive regionali.
          Art.  63  (Definitivita'  dei provvedimenti degli organi di
          controllo).   -  Le  pronunce  degli  organi  di  controllo
          previste   dagli   articoli  55  e  56  sono  provvedimenti
          definitivi.
          Art. 64 (Richieste e adempimenti ai fini dello scioglimento
          o sospensione di consigli comunali e  provinciali  o  della
          rimozione   o   sospensione  di  sindaci).  -  Ai  fini  di
          promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione
          dei  consigli  provinciali  e  comunali  e  di  rimozione o
          sospensione dei sindaci, ai termini delle  disposizioni  in
          vigore,   le   competenti   autorita'  governative  possono
          richiedere al comitato e alle sezioni di controllo  di  cui
          agli  articoli  55  e  56  tutti gli elementi che ritengano
          necessari ferme restando le attribuzioni di cui alla  legge
          8 marzo 1949, n. 277.
          A   tale   effetto,   un  esemplare  dei  provvedimenti  di
          annullamento  o  di  richiesta  di  riesame  adottati   dal
          comitato o dalle sezioni predette sulle deliberazioni delle
          province e dei comuni e' trasmesso,  entro  cinque  giorni,
          alle prefetture dalle rispettive segreterie".