Art. 62. 
          (Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta) 
1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,  il
Governo e' delegato ad emanare per la regione  Valle  d'Aosta,  entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le
procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto  1981,  n.  453,
uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria  per  armonizzare
le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della  regione
medesima. 
2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto  delle  particolari
condizioni di autonomia attribuita alla regione. 
 
          Nota all'art. 62:
          -  Il  testo  dell'art.  3 della legge n. 453/1981 (Rinnovo
          della delega prevista dall'art. 72 della  legge  16  maggio
          1978,  n. 196, gia' rinnovata con legge 6 dicembre 1978, n.
          827, per l'estensione  alla  regione  Valle  d'Aosta  delle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616), e' il seguente:
          "Art.  3.  -  Le  norme  delegate  previste  dai precedenti
          articoli sono emanate  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri,
          su proposta di una commissione paritetica  formata  da  tre
          rappresentanti  del  Governo,  designati  dal Consiglio dei
          Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal
          consiglio  regionale, e sentita la commissione parlamentare
          per le questioni regionali, di cui  all'articolo  52  della
          legge  10 febbraio 1953, n. 62, e successive integrazioni".