Art. 63. 
(Delega al  Governo  per  la  prima  revisione  delle  circoscrizioni
                            provinciali) 
1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione
dell'articolo 17, il Governo e' delegato ad emanare, nel  termine  di
due anni dalla entrata in vigore della presente  legge,  uno  o  piu'
decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali
e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione
territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione. 
2. Il Governo e' altresi'  delegato,  entro  lo  stesso  termine,  ad
emanare decreti legislativi  per  l'istituzione  di  nuove  province,
compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per  tutte  le  aree
territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre  1989,  e'  stata
gia' avviata la formale iniziativa per nuove province  da  parte  dei
comuni ed e' gia' stato deliberato  il  parere  favorevole  da  parte
della  regione  (Biella,  Crotone,  Lecco,  Lodi,  Prato,  Rimini   e
Verbania), ovvero il parere favorevole  venga  deliberato  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
3. I provvedimenti delegati per  la  revisione  delle  circoscrizioni
provinciali e per la istituzione di nuove province  saranno  emanati,
ai sensi del  comma  1,  con  l'osservanza  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 16. 
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni  e  i  pareri  e  accertata
l'osservanza  degli  adempimenti  prescritti  dalla  presente  legge,
provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle  regioni  interessate
ed alle  competenti  Commissioni  parlamentari  permanenti;  entro  i
successivi  sei  mesi  le  regioni  e  le  Commissioni   parlamentari
permanenti esprimono i loro pareri. 
5. All'onere di  cui  ai  commi  precedenti,  valutato  in  lire  3,5
miliardi per ciascuno degli anni  1990.  1991  e  1992,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856  dello  stato
di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Istituzione di nuove province". 
6. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  al  comma  5  viene  iscritta
nell'apposita tabella, con la quale, ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,  n.  468,  come  modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate  in  legge
finanziaria le spese permanenti. Ogni  eventuale  aumento  di  spesa,
rispetto all'autorizzazione di  cui  al  comma  5,  dovra'  risultare
coperto.