Art. 64. 
                       (Abrogazione di norme) 
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati: 
a) il regolamento approvato con regio decreto 12  febbraio  1911,  n.
297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da
166 a 174 e da 179 a 181; 
b) il testo unico della legge comunale e  provinciale  approvato  con
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive  modificazioni  e
integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290; 
c) il testo unico della legge comunale e  provinciale  approvato  con
regio decreto 3 marzo 1934, n.  383,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, salvo gli articoli 6; 18,  primo  comma;  19;  20;  23,
primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96;  da  106  a  110;  140,
primo comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e,  limitatamente  alle
funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da
leggi speciali, gli articoli da 328 a 331; 
d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n.  444,
intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza  in  materia
di edilizia scolastica. 
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono abrogate tutte le altre  disposizioni  con  essa  incompatibili,
salvo che la legge stessa preveda tempi  diversi  per  la  cessazione
della loro efficacia. 
3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Governo emana un  testo  unico  di  tutte  le  disposizioni
rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.