Art. 72.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1)
Attivita' illecite
1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. E'
altresi' vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o
psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico.
2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente
prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle
particolari condizioni patologiche del soggetto.