Art. 72. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) 
                         Attivita' illecite 
  1. E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste  dall'articolo  14.  E'
altresi'  vietato  qualunque  impiego  di  sostanze  stupefacenti   o
psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico. 
  2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali  a  base
di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1,  debitamente
prescritti  secondo  le  necessita'  di  cura   in   relazione   alle
particolari condizioni patologiche del soggetto.