Art. 73. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) 
Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 
  1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in  vendita,
cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia,  acquista,
trasporta,  esporta,  importa,  procura  ad  altri,  invia,  passa  o
spedisce  in  transito,  consegna  per  qualunque  scopo  o  comunque
illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75
e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e  III
previste dall'articolo 14, e' punito con  la  reclusione  da  otto  a
venti  anni  e  con  la  multa  da  lire  cinquanta  milioni  a  lire
cinquecento milioni. 
  2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo
17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in  commercio
le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, e' punito con  la
reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da  lire  cinquanta
milioni a lire seicento milioni. 
  3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,  produce  o
fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da   quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione. 
  4. Se taluno dei fatti  previsti  dai  commi  1,  2  e  3  riguarda
sostanze stupefacenti o psicotrope  di  cui  alle  tabelle  II  e  IV
previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da  due  a  sei
anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni. 
  5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le  circostanze
dell'azione ovvero per la qualita'  e  quantita'  delle  sostanze,  i
fatti previsti dal  presente  articolo  sono  di  lieve  entita',  si
applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze
stupefacenti o psicotrope di  cui  alle  tabelle  I  e  III  previste
dall'articolo 14, ovvero le pene  della  reclusione  da  sei  mesi  a
quattro anni e della multa da lire due milioni a lire  venti  milioni
se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. 
  6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone  in  concorso  tra
loro, la pena e' aumentata. 
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per chi si adopera per evitare che  l'attivita'  delittuosa
sia portata a conseguenze  ulteriori,  anche  aiutando  concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti.