Art. 74.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere
piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito
per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non
inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o
piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi
1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e,
nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti
dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo
comma dell'articolo 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le
prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per
la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto
dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato
dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il
richiamo si intende riferito al presente articolo.
Note all'art. 74:
- L'art. 73 del testo unico corrisponde all'art. 71
della legge n. 685/1975.
- L'art. 80 del testo unico corrisponde all'art. 74
della legge n. 685/1975.
- Il testo dell'art. 416 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti, coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano l'associazione sono puniti per cio' solo, con
la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la
pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i
promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le
pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
anni.
La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
dieci o piu'".