Art. 75. 
       (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 15, commi 1, 2 e 3) 
                       Sanzioni amministrative 
  1.  Chiunque,  per  farne  uso  personale,  illecitamente  importa,
acquista o comunque detiene sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  in
dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai
criteri indicati al comma 1  dell'articolo  78,  e'  sottoposto  alla
sanzione amministrativa della sospensione  della  patente  di  guida,
della licenza di  porto  d'armi,  del  passaporto  e  di  ogni  altro
documento equipollente o, se trattasi di straniero, del  permesso  di
soggiorno per motivi di turismo, ovvero  del  divieto  di  conseguire
tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle  tabelle  I  e  III
previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se  si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese  nelle  tabelle
II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la
sanzione amministrativa  e'  il  prefetto  del  luogo  ove  e'  stato
commesso il fatto. 
  2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui  alle
tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da  far  presumere  che  la
persona si asterra', per il futuro, dal  commetterli  nuovamente,  in
luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce  il
procedimento con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze
stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno. 
  3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di eta'  e  se  nei
suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione  di  cui
al comma 1, il prefetto definisce  il  procedimento  con  il  formale
invito a non fare piu' uso di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,
avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno. 
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della  sezione  II
del capo I e  il  secondo  comma  dell'articolo  62  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. Il prefetto provvede anche  alla  segnalazione
prevista dal comma 2 dell'articolo 121. 
  5. Accertati i fatti, gli organi di polizia  giudiziaria  procedono
alla contestazione  immediata,  se  possibile,  e  senza  ritardo  ne
riferiscono al prefetto. 
  6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto
convoca dinanzi a se' o ad un suo delegato la persona  segnalata  per
accertare, a seguito  di  colloquio,  le  ragioni  della  violazione,
nonche'  per  individuare  gli  accorgimenti  utili   per   prevenire
ulteriori violazioni. In tale attivita' il prefetto e' assistito  dal
personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura. 
  7. Gli organi di polizia giudiziaria possono  invitare  la  persona
nei cui confronti  hanno  effettuato  la  contestazione  immediata  a
presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto  o  al
suo delegato affinche' si proceda al colloquio di cui al comma 6. 
  8. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto convoca,
se possibile  ed  opportuno,  i  familiari,  li  rende  edotti  delle
circostanze di fatto e da' loro notizia delle strutture  terapeutiche
e rieducative esistenti nel  territorio  della  provincia,  favorendo
l'incontro con tali strutture. 
  9. Il  prefetto,  ove  l'interessato  volontariamente  richieda  di
sottoporsi al programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  di  cui
all'articolo  122  e  se  ne  ravvisi  l'opportunita',  sospende   il
procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico
per  le  tossicodipendenze  per  la  predisposizione  del  programma,
fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei
dati necessari per valutarne  il  comportamento  complessivo  durante
l'esecuzione del programma, fermo restando il  segreto  professionale
previsto dalle  norme  vigenti  ai  fini  di  ogni  disposizione  del
presente testo unico. 
  10. Il prefetto si avvale delle unita' sanitarie locali e  di  ogni
altra struttura con sede nella  provincia  che  svolga  attivita'  di
prevenzione e recupero. Puo' assumere informazioni, presso le  stesse
strutture, al fine di valutare l'opportunita' del trattamento. 
  11.  Se  risulta  che  l'interessato  ha  attuato   il   programma,
ottemperando  alle  relative  prescrizioni,  e  lo  ha  concluso,  il
prefetto dispone l'archiviazione degli atti. 
  12. Se l'interessato non si presenta al servizio  pubblico  per  le
tossicodipendenze entro il termine  indicato  ovvero  non  inizia  il
programma secondo le prescrizioni stabilite  o  lo  interrompe  senza
giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a  se'
e lo invita  al  rispetto  del  programma,  rendendolo  edotto  delle
conseguenze  cui  puo'  andare  incontro.  Se  l'interessato  non  si
presenta innanzi al prefetto, o dichiara di  rifiutare  il  programma
ovvero  nuovamente  lo  interrompe  senza  giustificato  motivo,   il
prefetto ne riferisce  al  procuratore  della  Repubblica  presso  la
pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale  per  i
minorenni, trasmettendo gli  atti  ai  fini  dell'applicazione  delle
misure di cui all'art. 76. Allo  stesso  modo  procede  quando  siano
commessi per la terza volta i fatti  di  cui  ai  commi  1  e  2  del
presente articolo. 
  13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi  che  precedono
puo' essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure
e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'art. 76. 
  14. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e  di  ottenere
copia  degli  atti  di  cui  al  presente  articolo  che   riguardino
esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui  gli  atti  riguardino
piu persone, l'interessato puo'  ottenere  il  rilascio  di  estratti
delle parti relative alla sua situazione. 
  15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi  il  prefetto
si avvale, anche ai fini del colloquio  di  cui  al  comma  6,  delle
unita' sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10. 
  16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al  prefetto  il
Governo e' delegato ad emanare, nel termine di novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge 26  giugno  1990,  n.  162,  un
decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e  criteri
direttivi: 
     a) previsione della istituzione nei  ruoli  dell'Amministrazione
civile dell'interno di una apposita dotazione organica di  assistenti
sociali,  complessivamente  non  superiori  a  duecento  unita',  per
l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di  cui
al presente articolo, e delle attivita' da svolgere in collaborazione
con il servizio pubblico per le  tossicodipendenze  e  con  le  altre
strutture operanti nella provincia; 
     b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili
professionali riferiti  al  personale  di  cui  alla  lettera  a)  in
conformita' ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno; 
     c)  previsione  che  per  la  copertura  dei  posti   di   nuova
istituzione  il  Ministro  dell'interno  e'  autorizzato  a   bandire
pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in  servizio
con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli  20,  ultimo
comma, e 13 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 340; 
     d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale
volontario, previa verifica di una comprovata  competenza  nel  campo
del recupero delle tossicodipendenze. 
  17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a),  e'
determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.