Art. 76.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
Sanzioni penali in caso di inosservanza
1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal comma
12 dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e
socio-riabilitativo e' sottoposto, per un periodo da tre ad otto
mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un periodo da
due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle
II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o piu' delle seguenti
misure:
a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo
autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate
ragioni di cura e recupero;
b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso
il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro
luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne
prima di altra ora prefissata;
d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto
d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere,
del passaporto o di ogni altro documento equipollente;
f) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore
della collettivita', almeno per una giornata lavorativa alla
settimana, attivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di
istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio
ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni
con il Ministero dell'interno;
g) sequestro dei veicoli, se di proprieta' dell'autore del
reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite,
salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o
psicotrope;
h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni
stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art. 47 della legge 26 luglio
1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11 della legge 10 ottobre
1986, n. 663;
i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero per motivi turistici.
2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo gia' incorso
per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'art. 75,
commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, e' comunicato ai
genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione e' il pretore del luogo in cui
e' stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale
per i minorenni.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni
presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio
pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili,
le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale. Contro
il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso
non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha
emesso non disponga diversamente.
6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle
esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto
delle necessita' derivanti dall'eventuale programma terapeutico e
socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al
quale egli volontariamente si sottoponga, nonche' di quelle di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il
procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico per
le tossicodipendenzeal fine di sottoporsi al programma di cui
all'art. 122, fissando un termine per la presentazione e acquisendo
successivamente i dati per valutarne il comportamento durante
l'esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del
procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla
definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto
l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la
sua corretta esecuzione.
9. Se l'interessato si e' sottoposto al programma, ottemperando
alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone
l'archiviazione degli atti.
10. L'archiviazione a norma del comma 9 non puo' essere disposta
piu' di una volta nei confronti della stessa persona.
11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al
comma 1 non e' iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso e'
fatta annotazione in apposito registro ai soli fini
dell'applicazionedelle misure e delle sanzioni di cui al presente
articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire
cinque milioni.
Note all'art. 76:
- Il testo dell'art. 47, commi da 5 a 10, della legge n.
354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), come da ultimo sostituito dall'art. 11 della
legge n. 663/1986, e' il seguente:
"5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla
dimora, alla liberta' di locomozione, al divieto di
frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova
il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono
stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di
svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono
essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
9. Il servizio sociale controlla la condotta del
soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di
adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in
relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto".
- Il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata
o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che
possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni, sulle impugnazioni e
quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla
corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga
diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".