Art. 76. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) 
              Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria 
Sanzioni penali in caso di inosservanza 
  1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal  comma
12 dell'art. 75 rifiuta  o  interrompe  il  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo e' sottoposto, per un  periodo  da  tre  ad  otto
mesi, se si tratta di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  comprese
nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un periodo da
due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle
II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o piu'  delle  seguenti
misure: 
     a) divieto  di  allontanarsi  dal  comune  di  residenza,  salvo
autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per  comprovate
ragioni di cura e recupero; 
     b) obbligo di presentarsi almeno due volte la  settimana  presso
il locale  ufficio  della  Polizia  di  Stato  o  presso  il  comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; 
     c) obbligo di rientrare nella propria  abitazione,  o  in  altro
luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di  non  uscirne
prima di altra ora prefissata; 
    d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto; 
     e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto 
d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni  genere,
del passaporto o di ogni altro documento equipollente; 
     f) obbligo di prestare  un'attivita'  non  retribuita  a  favore
della  collettivita',  almeno  per  una  giornata   lavorativa   alla
settimana, attivita' da svolgere presso  lo  Stato,  le  regioni,  le
province, i comuni o presso enti, organizzazioni  di  assistenza,  di
istruzione,  di  protezione  civile,   di   tutela   del   patrimonio
ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni
con il Ministero dell'interno; 
     g) sequestro dei  veicoli,  se  di  proprieta'  dell'autore  del
reato, con i quali le sostanze siano state trasportate  o  custodite,
salva  in  ogni  caso  la  confisca  delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope; 
     h) affidamento  al  servizio  sociale  secondo  le  disposizioni
stabilite dai commi da 5 a 10 dell'art.  47  della  legge  26  luglio
1975, n. 354, come sostituito dall'art. 11  della  legge  10  ottobre
1986, n. 663; 
     i)  sospensione  del  permesso  di  soggiorno  rilasciato   allo
straniero per motivi turistici. 
  2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo  gia'  incorso
per due volte nelle sanzioni amministrative  previste  dall'art.  75,
commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo. 
  3. Se  il  provvedimento  riguarda  un  minore,  e'  comunicato  ai
genitori o a chi esercita la potesta' parentale. 
  4. Competente a irrogare la sanzione e' il pretore del luogo in cui
e' stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale
per i minorenni. 
  5. Il giudice provvede con decreto motivato,  assunte  informazioni
presso il servizio operativo della prefettura e  presso  il  servizio
pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili,
le disposizioni dell'art. 666 del codice di procedura penale.  Contro
il decreto puo' essere proposto ricorso per  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che  l'ha
emesso non disponga diversamente. 
  6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle
esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene  conto
delle necessita' derivanti  dall'eventuale  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o  al
quale egli  volontariamente  si  sottoponga,  nonche'  di  quelle  di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute. 
  7.  Se  l'interessato  lo  richiede,   il   giudice   sospende   il
procedimento e dispone che egli sia inviato al servizio pubblico  per
le  tossicodipendenzeal  fine  di  sottoporsi  al  programma  di  cui
all'art. 122, fissando un termine per la presentazione  e  acquisendo
successivamente  i  dati  per  valutarne  il  comportamento   durante
l'esecuzione. 
  8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la  prosecuzione  del
procedimento quando accerta che la persona non  ha  collaborato  alla
definizione  del  programma,  o  ne   ha   rifiutato   o   interrotto
l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento  incompatibile  con  la
sua corretta esecuzione. 
  9. Se l'interessato si e'  sottoposto  al  programma,  ottemperando
alle relative prescrizioni, e lo  ha  concluso,  il  giudice  dispone
l'archiviazione degli atti. 
  10. L'archiviazione a norma del comma 9 non  puo'  essere  disposta
piu' di una volta nei confronti della stessa persona. 
  11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al
comma 1 non e' iscritto nel casellario  giudiziale,  ma  di  esso  e'
fatta   annotazione   in   apposito    registro    ai    soli    fini
dell'applicazionedelle misure e delle sanzioni  di  cui  al  presente
articolo. 
  12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma  1  e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o  con  l'ammenda  fino  a  lire
cinque milioni. 
 
          Note all'art. 76:
             - Il testo dell'art. 47, commi da 5 a 10, della legge n.
          354/1975   (Norme    sull'ordinamento    penitenziario    e
          sull'esecuzione  delle  misure privative e limitative della
          liberta'), come da ultimo  sostituito  dall'art.  11  della
          legge n. 663/1986, e' il seguente:
             "5.  All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui
          sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire
          in  ordine  ai  suoi rapporti con il servizio sociale, alla
          dimora,  alla  liberta'  di  locomozione,  al  divieto   di
          frequentare determinati locali ed al lavoro.
             6.  Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che
          durante tutto o parte del periodo di affidamento  in  prova
          il  condannato  non  soggiorni  in  uno  o  piu'  comuni, o
          soggiorni in un comune  determinato;  in  particolare  sono
          stabilite  prescrizioni  che  impediscano  al  soggetto  di
          svolgere  attivita'  o  di  avere  rapporti  personali  che
          possono portare al compimento di altri reati.
             7.  Nel  verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si
          adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo
          reato  ed  adempia puntualmente agli obblighi di assistenza
          familiare.
             8.  Nel  corso  dell'affidamento le prescrizioni possono
          essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
             9.   Il  servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento   alla   vita   sociale,  anche  mettendosi  in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di vita.
             10.  Il  servizio  sociale  riferisce  periodicamente al
          magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto".
             -  Il testo dell'art. 666 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art.  666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
          dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
          dell'interessato o del difensore.
             2.  Se  la richiesta appare manifestamente infondata per
          difetto delle condizioni di legge ovvero  costituisce  mera
          riproposizione  di una richiesta gia' rigettata, basata sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito  il  pubblico  ministero, la dichiara inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato.  Contro  il  decreto  puo' essere proposto
          ricorso per cassazione.
             3.  Salvo  quanto  previsto dal comma 2, il giudice o il
          presidente del collegio, designato il difensore di  ufficio
          all'interessato   che   ne   sia   privo,   fissa  la  data
          dell'udienza in camera di consiglio e  ne  fa  dare  avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza possono essere
          depositate memorie in cancelleria.
             4.  L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del difensore e del pubblico ministero.  L'interessato  che
          ne  fa  richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
          detenuto  o  internato   in   luogo   posto   fuori   della
          circoscrizione  del  giudice,  e'  sentito prima del giorno
          dell'udienza dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
             5.  Il  giudice  puo' chiedere alle autorita' competenti
          tutti i documenti e le informazioni di cui  abbia  bisogno;
          se  occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
          del contraddittorio.
             6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e' comunicata
          o notificata senza ritardo alle parti e ai  difensori,  che
          possono  proporre  ricorso per cassazione. Si osservano, in
          quanto applicabili, le disposizioni, sulle  impugnazioni  e
          quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla
          corte di cassazione.
             7.  Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a  meno  che  il   giudice   che   l'ha   emessa   disponga
          diversamente.
             8.  Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente,  l'avviso
          previsto dal comma 3 e' notificato anche  al  tutore  o  al
          curatore;  se  l'interessato  ne  e' privo, il giudice o il
          presidente del collegio nomina un curatore provvisorio.  Al
          tutore   e   al   curatore  competono  gli  stessi  diritti
          dell'interessato.
             9.  Il  verbale  di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".