Art. 77. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) 
                        Abbandono di siringhe 
  1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un
luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da
mettere a rischio l'incolumita' altrui  siringhe  o  altri  strumenti
pericolosi utilizzati per l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire centomila a lire un milione.