Art. 77.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1)
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un
luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da
mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti
pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centomila a lire un milione.