Art. 78.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2)
Quantificazione delle sostanze
1. Con decreto del Ministro della sanita', previo parere
dell'Istituto superiore di sanita', sono determinati:
a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle
ventiquattro ore;
c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi
medie giornaliere.
2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione
all'evoluzione delle conoscenze nel settore.
Nota all'art. 78:
- Si riporta il testo dell'articolato e delle tabelle
allegate al D.M. 12 luglio 1990, n. 163, recante:
"Regolamento concernente la determinazione delle procedure
diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale
di sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per
quantificare l'assunzione abituale nelle 24 ore e dei
limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi
medie giornaliere":
"Art. 1 (Procedure diagnostiche e medico-legali). - 1.
L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope si fonda su uno o piu' degli elementi valutativi
appresso indicati:
a) riscontro documentale di trattamenti sociosanitari
per le tossicodipendenze presso strutture pubbliche e
private, di soccorsi ricevuti da strutture di pronto
soccorso, di ricovero per trattamento di patologie
correlate all'abuso abituale di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;
b) segni di assunzione abituale della sostanza
stupefacante o psicotropa;
c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto
da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sindrome di astinenza in atto;
e) presenza di sostanze stupefacenti e/o loro
metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.
Art. 2 (Assunzione nelle ventiquattro ore). - 1. Le
metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle 24
ore sono le seguenti:
a) procedure diagnostiche e medico-legali di cui
all'art. 1;
b) valutazione clinico-funzionale del grado di
dipendenza e/o dell'intensita' dell'abuso finalizzata a
stimare in termini quantitativi la dose abitualmente
assunta nelle 24 ore.
Le indagini sono svolte in strutture pubbliche
adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica
e con l'esclusione, ai fini della suddetta stima, del
ricorso a metodiche invasive;
c) specifiche procedure analitiche di laboratorio
rivolte a correlare i reperti ai tempi e ai modi di
assunzione, da effettuarsi con tempestivita' e tenendo
comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.
2. La scelta della o delle metodiche di cui al comma 1
deve rispondere alla necessita' dei relativi accertamenti.
Art. 3 (Limiti quantitativi massimi di principio
attivo). - 1. I limiti quantitativi massimi di principio
attivo per le dosi medie giornaliere sono elencati nelle
tabelle, con note esplicative, allegate al presente
regolamento.
Art. 4 (Accertamenti clinici e di laboratorio). - 1. Gli
accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari,
sono effettuati presso strutture pubbliche da medici e da
analisti di laboratorio, ivi operanti, con esperienza nei
rispettivi settori.
Art. 5 (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TABELLE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI DI PRINCIPIO ATTIVO
PER LE DOSI MEDIE GIORNALIERE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O
PSICOTROPE.
TABELLA I
Acetildiidrocodeina 0,10 (2)
Acetorfina 2,5 milligrammi (2)
Alfacetilmetadolo 0,08 (2)
Alfaprodina 1,0 (3)
Alfentanil 0,03 (2)
Anileridina 0,20 (2)
Benzilmorfina 0,02 (2)
Benzitramide 0,01 (2)
Chetobemidone 0,01 (2)
Codeina 0,20
Destromoramide 0,02
Diacetilmorfina (Eroina) 0,10 (1)
Difenossilato 0,04 (2)
Difenossina 0,06 (2)
Diidrocodeina 0,30
Dipipanone 0,80 (3)
Drotebanolo 0,016 (2)
Etilmorfina 0,15 (3)
Fenadoxone 0,05 (2)
Fenazocina 0,012 (2)
Fenoperidina 5,0 milligrammi (2)
Fentanil 0,5 milligrammi (2)
Folcodina 0,06 (2)
Idrocodone 0,06 (2)
Idromorfone 0,015 (2)
Idrossipetidina 0,010 (2)
Levorfanolo 0,010 (2)
Metadone 0,05 (1)
Morfina 0,20
Nicocodeina 0,05 (2)
Nicomorfina 0,05 (2)
Norpipanone 0,02 (2)
Oppio 1,0 (3)
Oppio, alcaloidi totali 0,30 (3)
Ossicodone 0,20 (3)
Ossimorfone 0,04 (3)
Papavero, paglia 5,0 (3)
Petidina 0,20 (2)
Piminodina 0,20 (2)
Piritramide 0,08 (2)
Propiram 0,15 (2)
Racemorfano 0,15 (3)
Sufentanil 0,7 milligrammi (2)
Tebacone 5,0 milligrammi (2)
Tebaina 0,05 (3)
Tilidina 0,40 (2)
Trimeperidina 0,20 (2)
Cocaina cloridrato 0,15 (1) (5)
Cocaina, base
libera (crack) 0,02 (1) (5)
Amfetamina 0,05
Catina 0,06 (2)
Dexamfetamina 0,03 (2)
Fenmetrazina 0,08 (2)
MDA 0,05 (1)
MDMA 0,05 (1)
Metamfetamina 0,025 (2)
Metilfenidato 0,06 (2)
DET 0,07
Dietilamide dell'acido
1-metillisergico 0,1 milligrammi
DMT 0,06
Lisergide - (LSD) 50 microgrammi
LSD - Acetil-dietilamide 50 microgrammi
LSD - Monoetilamide 0,2 milligrammi
Mescalina 0,5 (2)
Psilocibina 0,01 (2)
Psilocina 0,01 (2)
Delta-9-THC 0,05
Fenciclidina 0,06 (2)
TABELLA II
Cannabis indica, foglie e
infiore scenze (2%
Delta-9-THC) 2,5 (4)
Hashish (10% Delta-9-THC) 0,5 (4)
Altre preparazioni, il cui
contenuto di Delta-9-THC
non superi 50 milligrammi (4)
TABELLA III
Amobarbital 0,6 (2)
Ciclobarbital 0,6 (2)
Eptabarbital 0,6 (2)
Etelorvinolo 1,0
Glutetimide 1,0 (2)
Mecloqualone 1,0 (2)
Metaqualone 1,0 (2)
Metilpirolone 1,0
Pentobarbital 0,6 (2)
Secobarbital 0,6 (2)
TABELLA IV
Allobarbitale 1,0 (2)
Amfepramone 0,6 (2)
Barbexaclone 1,25 (2)
Benzfetamina 1,0
Brallobarbitale 0,5
Buprenorfina 2,0 milligrammi (2)
Butalbitale 1,25
Butobarbitale 1,0
Butorfanolo 10 milligrammi
Destropropossifene 0,4 (2)
Fendimetrazina 0,5
Fenobarbitale 0,2 (2)
Fentermina 0,3
Lefetamina 0,3
Pentazocina 0,15
Note esplicative:
Le quantita' sono espresse di regola in grammi.
In casi particolari vengono esplicitamente riportati i
rispettivi sottomultipli.
(1) Le quantita' riportate sono individuate sulla base
dei dati epidemiologici relativi all'uso abituale.
Per le sostanze di cui non si registrano fenomeni di
abuso le quantita' indicate si riferiscono:
(2) alla dose giornaliera complessiva Farmacopea
ufficiale;
(3) alla dose equivalente a quella della sostanza
d'abuso di riferimento.
(4) Dose media giornaliera sulla base delle variazioni
del contenuto medio di THC presente nei prodotti della
Cannabis.
(5) Per la cocaina vengono specificate rispettivamente
sia la dose come cocaina cloridrato sia la dose come
cocaina base in quanto il potere tossicomanigeno delle due
forme chimiche e' molto diverso".