Art. 78. 
        (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) 
                   Quantificazione delle sostanze 
  1.  Con  decreto  del  Ministro  della   sanita',   previo   parere
dell'Istituto superiore di sanita', sono determinati: 
     a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; 
     b) le metodiche per  quantificare  l'assunzione  abituale  nelle
ventiquattro ore; 
     c) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi
medie giornaliere. 
  2. Il decreto deve essere periodicamente  aggiornato  in  relazione
all'evoluzione delle conoscenze nel settore. 
 
          Nota all'art. 78:
             -  Si  riporta  il testo dell'articolato e delle tabelle
          allegate  al  D.M.  12  luglio  1990,  n.   163,   recante:
          "Regolamento  concernente la determinazione delle procedure
          diagnostiche e medico-legali per accertare  l'uso  abituale
          di  sostanze stupefacenti o psicotrope, delle metodiche per
          quantificare l'assunzione  abituale  nelle  24  ore  e  dei
          limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi
          medie giornaliere":
             "Art.  1  (Procedure diagnostiche e medico-legali). - 1.
          L'accertamento dell'uso abituale di sostanze stupefacenti o
          psicotrope si fonda su uno o piu' degli elementi valutativi
          appresso indicati:
               a)  riscontro documentale di trattamenti sociosanitari
          per  le  tossicodipendenze  presso  strutture  pubbliche  e
          private,  di  soccorsi  ricevuti  da  strutture  di  pronto
          soccorso,  di  ricovero  per   trattamento   di   patologie
          correlate  all'abuso  abituale  di  sostanze stupefacenti o
          psicotrope, di precedenti accertamenti medico-legali;
               b)   segni   di  assunzione  abituale  della  sostanza
          stupefacante o psicotropa;
               c) sintomi fisici e psichici di intossicazione in atto
          da sostanze stupefacenti o psicotrope;
               d) sindrome di astinenza in atto;
               e)   presenza   di   sostanze  stupefacenti  e/o  loro
          metaboliti nei liquidi biologici e/o nei tessuti.
             Art.  2  (Assunzione  nelle  ventiquattro  ore). - 1. Le
          metodiche per quantificare l'assunzione abituale  nelle  24
          ore sono le seguenti:
               a)  procedure  diagnostiche  e  medico-legali  di  cui
          all'art. 1;
               b)   valutazione   clinico-funzionale   del  grado  di
          dipendenza e/o  dell'intensita'  dell'abuso  finalizzata  a
          stimare   in  termini  quantitativi  la  dose  abitualmente
          assunta nelle 24 ore.
             Le   indagini   sono   svolte   in  strutture  pubbliche
          adeguatamente attrezzate in condizioni di sicurezza clinica
          e  con  l'esclusione,  ai  fini  della  suddetta stima, del
          ricorso a metodiche invasive;
               c)  specifiche  procedure  analitiche  di  laboratorio
          rivolte a correlare  i  reperti  ai  tempi  e  ai  modi  di
          assunzione,  da  effettuarsi  con  tempestivita'  e tenendo
          comunque conto delle condizioni metaboliche del soggetto.
             2.  La  scelta della o delle metodiche di cui al comma 1
          deve rispondere alla necessita' dei relativi  accertamenti.
             Art.   3   (Limiti  quantitativi  massimi  di  principio
          attivo). - 1. I limiti quantitativi  massimi  di  principio
          attivo  per  le  dosi medie giornaliere sono elencati nelle
          tabelle,  con  note  esplicative,  allegate   al   presente
          regolamento.
             Art. 4 (Accertamenti clinici e di laboratorio). - 1. Gli
          accertamenti clinici e quelli di laboratorio, se necessari,
          sono  effettuati  presso strutture pubbliche da medici e da
          analisti di laboratorio, ivi operanti, con  esperienza  nei
          rispettivi settori.
             Art.  5  (Entrata  in  vigore). - 1. Il presente decreto
          entra in vigore il giorno successivo  a  quello  della  sua
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana.
                                                              TABELLE
DETERMINAZIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI MASSIMI DI PRINCIPIO ATTIVO
   PER  LE  DOSI  MEDIE  GIORNALIERE  DELLE  SOSTANZE  STUPEFACENTI O
   PSICOTROPE.
                              TABELLA I
Acetildiidrocodeina           0,10                              (2)
Acetorfina                    2,5    milligrammi                (2)
Alfacetilmetadolo             0,08                              (2)
Alfaprodina                   1,0                               (3)
Alfentanil                    0,03                              (2)
Anileridina                   0,20                              (2)
Benzilmorfina                 0,02                              (2)
Benzitramide                  0,01                              (2)
Chetobemidone                 0,01                              (2)
Codeina                       0,20
Destromoramide                0,02
Diacetilmorfina (Eroina)      0,10                              (1)
Difenossilato                 0,04                              (2)
Difenossina                   0,06                              (2)
Diidrocodeina                 0,30
Dipipanone                    0,80                              (3)
Drotebanolo                   0,016                             (2)
Etilmorfina                   0,15                              (3)
Fenadoxone                    0,05                              (2)
Fenazocina                    0,012                             (2)
Fenoperidina                  5,0    milligrammi                (2)
Fentanil                      0,5    milligrammi                (2)
Folcodina                     0,06                              (2)
Idrocodone                    0,06                              (2)
Idromorfone                   0,015                             (2)
Idrossipetidina               0,010                             (2)
Levorfanolo                   0,010                             (2)
Metadone                      0,05                              (1)
Morfina                       0,20
Nicocodeina                   0,05                              (2)
Nicomorfina                   0,05                              (2)
Norpipanone                   0,02                              (2)
Oppio                         1,0                               (3)
Oppio, alcaloidi totali       0,30                              (3)
Ossicodone                    0,20                              (3)
Ossimorfone                   0,04                              (3)
Papavero, paglia              5,0                               (3)
Petidina                      0,20                              (2)
Piminodina                    0,20                              (2)
Piritramide                   0,08                              (2)
Propiram                      0,15                              (2)
Racemorfano                   0,15                              (3)
Sufentanil                    0,7    milligrammi                (2)
Tebacone                      5,0    milligrammi                (2)
Tebaina                       0,05                              (3)
Tilidina                      0,40                              (2)
Trimeperidina                 0,20                              (2)
Cocaina cloridrato            0,15                          (1) (5)
Cocaina, base
 libera (crack)               0,02                          (1) (5)
Amfetamina                    0,05
Catina                        0,06                              (2)
Dexamfetamina                 0,03                              (2)
Fenmetrazina                  0,08                              (2)
MDA                           0,05                              (1)
MDMA                          0,05                              (1)
Metamfetamina                 0,025                             (2)
Metilfenidato                 0,06                              (2)
DET                           0,07
Dietilamide dell'acido
 1-metillisergico             0,1    milligrammi
DMT                           0,06
Lisergide - (LSD)            50      microgrammi
LSD - Acetil-dietilamide     50      microgrammi
LSD - Monoetilamide           0,2    milligrammi
Mescalina                     0,5                               (2)
Psilocibina                   0,01                              (2)
Psilocina                     0,01                              (2)
Delta-9-THC                   0,05
Fenciclidina                  0,06                              (2)
                               TABELLA II
Cannabis indica, foglie e
infiore scenze (2%
Delta-9-THC)                   2,5                              (4)
Hashish (10% Delta-9-THC)      0,5                              (4)
Altre preparazioni, il cui
contenuto di Delta-9-THC
non superi                    50                  milligrammi   (4)
                               TABELLA III
Amobarbital                    0,6                              (2)
Ciclobarbital                  0,6                              (2)
Eptabarbital                   0,6                              (2)
Etelorvinolo                   1,0
Glutetimide                    1,0                              (2)
Mecloqualone                   1,0                              (2)
Metaqualone                    1,0                              (2)
Metilpirolone                  1,0
Pentobarbital                  0,6                              (2)
Secobarbital                   0,6                              (2)
                                 TABELLA IV
Allobarbitale                  1,0                              (2)
Amfepramone                    0,6                              (2)
Barbexaclone                   1,25                             (2)
Benzfetamina                   1,0
Brallobarbitale                0,5
Buprenorfina                   2,0    milligrammi               (2)
Butalbitale                    1,25
Butobarbitale                  1,0
Butorfanolo                   10     milligrammi
Destropropossifene             0,4                              (2)
Fendimetrazina                 0,5
Fenobarbitale                  0,2                              (2)
Fentermina                     0,3
Lefetamina                     0,3
Pentazocina                    0,15

          Note esplicative:
             Le quantita' sono espresse di regola in grammi.
             In  casi  particolari vengono esplicitamente riportati i
          rispettivi sottomultipli.
             (1)  Le  quantita' riportate sono individuate sulla base
          dei dati epidemiologici relativi all'uso abituale.
             Per  le  sostanze  di  cui non si registrano fenomeni di
          abuso le quantita' indicate si riferiscono:
             (2)   alla   dose   giornaliera  complessiva  Farmacopea
          ufficiale;
             (3)  alla  dose  equivalente  a  quella  della  sostanza
          d'abuso di riferimento.
             (4)  Dose  media giornaliera sulla base delle variazioni
          del contenuto medio di  THC  presente  nei  prodotti  della
          Cannabis.
             (5)  Per  la cocaina vengono specificate rispettivamente
          sia la dose  come  cocaina  cloridrato  sia  la  dose  come
          cocaina  base in quanto il potere tossicomanigeno delle due
          forme chimiche e' molto diverso".