Art. 79. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) 
     Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
  1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale  pubblico
o un circolo privato di qualsiasi  specie  a  luogo  di  convegno  di
persone  che  ivi  si  danno  all'uso  di  sostanze  stupefacenti   o
psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa da  lire  cinque  milioni  a  lire  venti
milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e  III
previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a  quattro  anni  e
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso
riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e  IV  previste  dallo
stesso art. 14. 
  2. Chiunque,  avendo  la  disponibilita'  di  un  immobile,  di  un
ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce  o  consente  che
altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi  si
diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con  le
stesse pene previste nel comma 1. 
  3. La pena e' aumentata dalla meta' a  due  terzi  se  al  convegno
partecipa persona di eta' minore. 
  4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna  importa  la
chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni. 
  5. La chiusura del pubblico  esercizio  puo'  essere  disposta  con
provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente. 
  6. La chiusura del pubblico  esercizio  puo'  essere  disposta  con
provvedimento cautelare dal prefetto  territorialmente  competente  o
dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto  o  condotto
in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno,
salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria.