Art. 80. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1) Aggravanti specifiche 1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla meta': a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore; b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale; c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope; d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata; e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva; f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di scuole di ogni ordine o grado, comunita' giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1. 3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi. 4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale. 5. Le sanzioni previste dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata quella indicata dal comma 2.
Nota all'art. 80: - Il testo dell'art. 112 del codice penale e' il seguente: "Art. 112 (Circostanze aggravanti). - La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, e' di cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti; 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 3) per chi, nell'esercizio della sua autorita', direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette; 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anno diciotto, o una persona in stato di infermita' o di deficienza psichica. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1), 2) e 3) di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile".