Art. 80. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1) 
                        Aggravanti specifiche 
  1. Le pene previste per i  delitti  di  cui  all'articolo  73  sono
aumentate da un terzo alla meta': 
     a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti  e  psicotrope  sono
consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore; 
     b) nei casi previsti dai numeri 2), 3)  e  4)  del  primo  comma
dell'art. 112 del codice penale; 
     c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione  del  reato,   persona   dedita   all'uso   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
     d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata; 
     e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope  sono  adulterate  o
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la  potenzialita'
lesiva; 
     f) se  l'offerta  o  la  cessione  e'  finalizzata  ad  ottenere
prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; 
     g) se l'offerta o la cessione e'  effettuata  all'interno  o  in
prossimita' di scuole di ogni ordine o  grado,  comunita'  giovanili,
caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione
dei tossicodipendenti. 
  2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze  stupefacenti
o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena
e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi  1,
2  e  3  dell'art.  73  riguardano  quantita'  ingenti  di   sostanze
stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla  lettera
e) del comma 1. 
  3. Lo stesso aumento  di  pena  si  applica  se  il  colpevole  per
commettere il delitto o per  conseguirne  per  se'  o  per  altri  il
profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi. 
  4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art.  112  del
codice penale. 
  5. Le sanzioni previste dall'art. 76 sono  aumentate  nella  misura
stabilita dal presente articolo quando ricorrono le  circostanze  ivi
previste, eccettuata quella indicata dal comma 2. 
 
          Nota all'art. 80:
             -  Il  testo  dell'art.  112  del  codice  penale  e' il
          seguente:
             "Art.   112  (Circostanze  aggravanti).  -  La  pena  da
          infliggere per il reato commesso e' aumentata:
              1)  se  il  numero delle persone, che sono concorse nel
          reato, e' di cinque o piu', salvo  che  la  legge  disponga
          altrimenti;
              2)  per  chi,  anche  fuori  dei casi preveduti dai due
          numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione
          nel  reato,  ovvero  diretto  l'attivita' delle persone che
          sono concorse nel reato medesimo;
              3)   per   chi,  nell'esercizio  della  sua  autorita',
          direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato
          persone ad esso soggette;
              4)  per  chi,  fuori  del  caso preveduto dall'articolo
          precedente, ha determinato a commettere il reato un  minore
          degli anno diciotto, o una persona in stato di infermita' o
          di deficienza psichica.
             Gli  aggravamenti  di pena stabiliti nei numeri 1), 2) e
          3) di questo articolo si  applicano  anche  se  taluno  dei
          partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile".