Art. 81. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) 
Prestazioni di soccorso in  caso  di  pericolo  di  morte  o  lesioni
                           dell'assuntore 
  1.  Quando  l'uso  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  abbia
cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e  taluno,  per
aver determinato  o  comunque  agevolato  l'uso  di  sostanze,  debba
risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale,
le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle  stabilite  per  i
reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella
predetta attivita' di determinazione  o  agevolazione,  sono  ridotte
dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato  assistenza  alla
persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita'  sanitaria
o di polizia. 
 
          Nota all'art. 81:
             -  Il  testo  degli  articoli  586, 589 e 590 del codice
          penale e' il seguente:
             "Art.  586  (Morte  o  lesioni come conseguenza di altro
          delitto). Quando da un fatto preveduto come delitto  doloso
          deriva,  quale  conseguenza  non  voluta  dal colpevole, la
          morte  o  la  lesione  di  una  persona,  si  applicano  le
          disposizioni  dell'art.  83,  ma  le  pene  stabilite negli
          articoli 589 e 590 sono aumentate".
             "Art.  589  (come  sostituito dall'art. 1 della legge 11
          maggio  1966,  n.  296)  (Omicidio  colposo).  -   Chiunque
          cagiona,  per  colpa, la morte di una persona e' punito con
          la reclusione da sei mesi a cinque anni.
             Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla
          disciplina della circolazione stradale o di quelle  per  la
          prevenzione  dagli  infortuni  sul  lavoro la pena e' della
          reclusione da uno a cinque anni.
             Nel caso di morte di piu' persone ovvero di morte di una
          o piu' persone e di lesioni  di  una  o  piu'  persone,  si
          applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
          delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma  la
          pena non puo' superare gli anni dodici".
             "Art.  590  (come  sostituito dall'art. 2 della legge 11
          maggio 1966, n. 296,  poi  modificato  dall'art.  92  della
          legge   24  novembre  1981,  n.   689)  (Lesioni  personali
          colpose). -  Chiunque  cagiona  ad  altri  per  colpa,  una
          lesione  personale,  e' punito con la reclusione fino a tre
          mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
             Se  la  lesione e' grave, la pena e' della reclusione da
          uno a sei mesi o della multa da  lire  duecentoquarantamila
          ad   unmilioneduecentomila;   se   e'   gravissima,   della
          reclusione da tre mesi a due anni e  della  multa  da  lire
          seicentomila e duemilioniquattrocentomila.
             Se  i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi
          con  violazione  delle   norme   sulla   disciplina   della
          circolazione  stradale o di quelle per la prevenzione dagli
          infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della
          reclusione  da  due  a  sei  mesi  o  della  multa  da lire
          quattrocentottantamila a lire unmilioneduecentomila;  e  la
          pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi
          a due anni o della multa da  lire  unmilioneduecentomila  e
          lire duemilioniquattrocentomila.
             Nel  caso di lesioni di piu' persone, si applica la pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse,  aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque.
             Il  delitto  e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo nei casi previsti  nel  primo  e  secondo  capoverso,
          limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
          per la prevenzione dagli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene   del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una
          malattia professionale".
             La  misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di
          cui all'articolo soprariportato sono state cosi'  aumentate
          dall'art.  113,  terzo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689.