Art. 81.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1)
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni
dell'assuntore
1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia
cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per
aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba
risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale,
le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i
reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella
predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte
dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla
persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria
o di polizia.
Nota all'art. 81:
- Il testo degli articoli 586, 589 e 590 del codice
penale e' il seguente:
"Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro
delitto). Quando da un fatto preveduto come delitto doloso
deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la
morte o la lesione di una persona, si applicano le
disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli
articoli 589 e 590 sono aumentate".
"Art. 589 (come sostituito dall'art. 1 della legge 11
maggio 1966, n. 296) (Omicidio colposo). - Chiunque
cagiona, per colpa, la morte di una persona e' punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la
prevenzione dagli infortuni sul lavoro la pena e' della
reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di piu' persone ovvero di morte di una
o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la
pena non puo' superare gli anni dodici".
"Art. 590 (come sostituito dall'art. 2 della legge 11
maggio 1966, n. 296, poi modificato dall'art. 92 della
legge 24 novembre 1981, n. 689) (Lesioni personali
colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa, una
lesione personale, e' punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave, la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila
ad unmilioneduecentomila; se e' gravissima, della
reclusione da tre mesi a due anni e della multa da lire
seicentomila e duemilioniquattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi
con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli
infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della
reclusione da due a sei mesi o della multa da lire
quattrocentottantamila a lire unmilioneduecentomila; e la
pena per lesioni gravissime e' della reclusione da sei mesi
a due anni o della multa da lire unmilioneduecentomila e
lire duemilioniquattrocentomila.
Nel caso di lesioni di piu' persone, si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale".
La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di
cui all'articolo soprariportato sono state cosi' aumentate
dall'art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.