Art. 82. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) 
  Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore 
 
  1. Chiunque  pubblicamente  istiga  all'uso  illecito  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita'
di proselitismo per tale uso delle predette sostanze,  ovvero  induce
una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione  da  uno  a
sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. 
  2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso  nei  confronti  di
persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole
di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La  pena
e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri,
di ospedali o di servizi sociali e sanitari. 
  3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di
minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace  o  di
persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione,  di
istruzione, di vigilanza o di custodia. 
  4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle  tabelle  II  e  IV
previste dall'art. 14 le pene disposte  dai  commi  1,  2  e  3  sono
diminuite da un terzo alla meta'.