Art. 82.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1)
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita'
di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce
una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di
persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole
di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena
e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri,
di ospedali o di servizi sociali e sanitari.
3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di
minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di
persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di
istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV
previste dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono
diminuite da un terzo alla meta'.