Art. 84. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) 
                 Divieto di propaganda pubblicitaria 
  1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni  comprese
nelle tabelle previste dall'art. 14,  anche  se  effettuata  in  modo
indiretto, e' vietata.  Non  sono  considerate  propaganda  le  opere
dell'ingegno non destinate alla pubblicita', tutelate dalla legge  22
aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 
  2. Il contravventore e' punito con una sanzione  amministrativa  da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che  non  ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 82. 
  3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni  di
cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per  la
lotta alla droga di cui all'art. 127. 
 
          Nota all'art. 84:
             -  La  legge  n.  663/1941 reca: "Protezione del diritto
          d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".