Art. 84.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1)
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese
nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo
indiretto, e' vietata. Non sono considerate propaganda le opere
dell'ingegno non destinate alla pubblicita', tutelate dalla legge 22
aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore.
2. Il contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di
cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all'art. 127.
Nota all'art. 84:
- La legge n. 663/1941 reca: "Protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio".