Art. 85.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1)
Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli
articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice puo' disporre il divieto di
espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non
superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento,
effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale
straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche'
quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente
testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.
Nota all'art. 85:
- Il testo dell'art. 12 del codice penale e' il
seguente:
"Art. 12 (Riconoscimento delle sentenze penali
straniere). - Alla sentenza penale straniera pronunciata
per un delitto puo' essere dato riconoscimento:
1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale
della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la
professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere;
2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge
italiana, una pena accessoria;
3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe
sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova
nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza
personale;
4) quando la sentenza straniera porta condanna alle
restituzioni o al risarcimento del danno ovvero deve,
comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio
dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del
risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve
essere stata pronunciata dall'autorita' giudiziaria di uno
Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se
questo non esiste, la sentenza estera puo' essere
egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il
Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta. Tale
richiesta non occorre se viene fatta istanza per il
riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4)".