Art. 85. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1) 
                           Pene accessorie 
  1. Con la sentenza di condanna  per  uno  dei  fatti  di  cui  agli
articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice  puo'  disporre  il  divieto  di
espatrio e il ritiro della  patente  di  guida  per  un  periodo  non
superiore a tre anni. 
  2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di  riconoscimento,
effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale
straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati. 
  3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche'
quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente
testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze. 
 
          Nota all'art. 85:
             -  Il  testo  dell'art.  12  del  codice  penale  e'  il
          seguente:
             "Art.   12   (Riconoscimento   delle   sentenze   penali
          straniere). - Alla sentenza  penale  straniera  pronunciata
          per un delitto puo' essere dato riconoscimento:
              1)  per stabilire la recidiva o un altro effetto penale
          della condanna, ovvero per dichiarare  l'abitualita'  o  la
          professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere;
              2)  quando  la  condanna importerebbe, secondo la legge
          italiana, una pena accessoria;
              3)  quando,  secondo  la  legge  italiana,  si dovrebbe
          sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova
          nel   territorio   dello   Stato,  a  misure  di  sicurezza
          personale;
              4)  quando  la  sentenza  straniera porta condanna alle
          restituzioni o  al  risarcimento  del  danno  ovvero  deve,
          comunque,  esser  fatta  valere  in giudizio nel territorio
          dello  Stato,  agli  effetti  delle  restituzioni   o   del
          risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.
             Per  farsi  luogo  al  riconoscimento,  la sentenza deve
          essere stata pronunciata dall'autorita' giudiziaria di  uno
          Stato  estero col quale esiste trattato di estradizione. Se
          questo  non  esiste,  la  sentenza   estera   puo'   essere
          egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il
          Ministro di grazia e giustizia ne  faccia  richiesta.  Tale
          richiesta  non  occorre  se  viene  fatta  istanza  per  il
          riconoscimento agli effetti indicati nel n. 4)".