Art. 86.
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1)
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli
articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere
espulso dallo Stato.
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere
adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri
delitti previsti dal presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice
di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2
e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta
dell'autorita' giudiziaria procedente.
Nota all'art. 86:
- Il testo dell'art. 382 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 382 (Stato di flagranza). - 1. E' in stato di
flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato
ovvero chi, subito dopo il reato, e' inseguito dalla
polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre
persone ovvero e' sorpreso con cose o tracce dalle quali
appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente
prima.
2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino
a quando non e' cessata la permanenza".