Art. 86. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1) 
                Espulsione dello straniero condannato 
  1. Lo  straniero  condannato  per  uno  dei  reati  previsti  dagli
articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a  pena  espiata  deve  essere
espulso dallo Stato. 
  2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo  Stato  puo'  essere
adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri
delitti previsti dal presente testo unico. 
  3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del  codice
di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2
e 5 dell'art.  73,  il  prefetto  dispone  l'espulsione  immediata  e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo  nulla  osta
dell'autorita' giudiziaria procedente. 
 
          Nota all'art. 86:
             -  Il testo dell'art. 382 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art.  382  (Stato  di  flagranza).  - 1. E' in stato di
          flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il  reato
          ovvero  chi,  subito  dopo  il  reato,  e'  inseguito dalla
          polizia  giudiziaria,  dalla  persona  offesa  o  da  altre
          persone  ovvero  e'  sorpreso con cose o tracce dalle quali
          appaia che egli  abbia  commesso  il  reato  immediatamente
          prima.
             2.  Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino
          a quando non e' cessata la permanenza".