Art. 57. 
 
1. Le dichiarazioni  integrative  di  cui  alla  presente  legge,  da
redigersi in carta semplice,  sono  irrevocabili.  Le  imposte  e  le
maggiori imposte che ne risultano sono acquisite a titolo  definitivo
e le definizioni intervenute sulla base di  dette  dichiarazioni  non
possono  essere  modificate   dagli   uffici   ne'   contestate   dai
contribuenti se non per errore materiale o per violazione delle norme
di cui ai Capi I e II  del  presente  titolo;  in  tale  ipotesi  gli
uffici, in sede  di  liquidazione  delle  dichiarazioni  integrative,
devono accertare, in base agli  elementi  in  esse  contenuti,  quali
effetti i contribuenti abbiano inteso conseguire, tenendo anche conto
del principio di conservazione degli effetti  giuridici  degli  atti.
Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base  alla
dichiarazione originaria a norma degli articoli 36-bis e  36-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni, ed alle dichiarazioni integrative  indicate
nell'articolo 33, comma 1, secondo periodo, della presente legge,  ma
le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del
computo dei maggiori imponibili e delle maggiori imposte da  indicare
nelle  dichiarazioni  integrative.  Tuttavia  le   maggiori   imposte
derivanti dalla liquidazione della dichiarazioni originaria, in  caso
di accertamento o di prosecuzione della controversia, si  considerano
dichiarate ai soli fini dell'applicazione  delle  sanzioni  ai  sensi
dell'articolo 42. 
2. I termini per l'accertamento relativamente ai periodi  di  imposta
per i quali puo' essere presentata dichiarazione integrativa che  non
siano scaduti alla data del 31 dicembre 1991, sono prorogati  di  due
anni nei confronti dei soggetti che non hanno presentato la  predetta
dichiarazione.  Relativamente  ai  tributi  di   cui   al   comma   1
dell'articolo 53 sono altresi' sospesi, sino al 31 dicembre  1993,  i
termini di prescrizione e di  decadenza  riguardanti  la  riscossione
delle imposte complementari e suppletive diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
3. Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma,  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  ed
all'articolo 57,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  non  operano  relativamente  ai
periodi  di  imposta  per  i  quali   siano   state   presentate   le
dichiarazioni integrative di cui agli articoli 34 e 36, ad  eccezione
di quelli per i quali sono stati notificati accertamenti parziali  di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,  ovvero  i
contribuenti si siano avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli
da 44 a 48 ne'  per  i  periodi  di  imposta  con  accertamenti  gia'
definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative  con
definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non
sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica. 
4. Agli effetti degli articoli 32, 38 e 49 non si considerano  omesse
le dichiarazioni originarie presentate anteriormente alla data del 1°
settembre 1991 con ritardo superiore ad un mese anche ad  un  ufficio
incompetente. Sono considerate valide  le  dichiarazioni  integrative
presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti. 
5. Gli uffici, nell'ambito dei  programmi  annuali  di  accertamento,
provvedono al controllo della completezza e della  veridicita'  degli
elementi presi a base per l'applicazione dei coefficienti  presuntivi
di cui ll'articolo 38, comma  2,  e  alla  riscossione  dei  maggiori
importi dovuti e  non  versati.  In  tali  ipotesi  la  misura  delle
soprattasse di cui agli articoli 39, comma  6,  e  51,  comma  8,  e'
raddoppiata. 
6. Nei confronti di coloro che alla data del 30 settembre 1991  hanno
perso  la  rappresentanza  del  soggetto  passivo  o   del   soggetto
inadempiente non si applicano le soprattasse  e  le  pene  pecuniarie
previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi a condizione che venga presentata, tra il 1° ed il 30  aprile
1992,  apposita  istanza  all'ufficio  delle  imposte  competente  in
ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza
stessa e venga effettuato  il  pagamento  della  somma  di  lire  due
milioni per ciascuno dei periodi di  imposta  cui  le  violazioni  si
riferiscono. L'istanza deve essere redatta in  duplice  esemplare  in
conformita' al modello approvato con il decreto di  cui  all'articolo
32, comma 3. I versamenti devono essre effettuati nei termini  e  nei
modi previsti negli articoli da 39 a 41.