Art. 58. 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito  dal
seguente: 
    "1. Per  le  imprese  individuali,  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni  indicati
alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  53,  a  quelli
strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai   crediti
acquisiti nell'esercizio dell'impresa  stessa,  i  beni  appartenenti
all'imprenditore  che  siano  indicati  tra  le  attivita'   relative
all'impresa nell'inventario redatto e vidimato a norma  dell'articolo
2217 del codice civile. Gli immobili di cui al comma 2  dell'articolo
40   si   considerano   relativi   all'impresa   solo   se   indicati
nell'inventario o, per i  soggetti  indicati  nell'articolo  79,  nel
registro dei beni ammortizzabili". 
  2. L'imprenditore individuale che, alla data del 31 dicembre  1991,
utilizzi beni immobili strumentali di cui al primo periodo del  comma
2 dell'articolo  40  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, puo', entro  il  30  aprile
1992,  optare  per  l'esclusione  dei  beni  stessi  dal   patrimonio
dell'impresa, con effetto dall'anno 1992, mediante  il  pagamento  di
una somma a titolo d'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto  nella  misura  del  5  per  cento  del  valore
dell'immobile medesimo determinato con i criteri di cui  all'articolo
52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, nel  caso  in  cui  gli  stessi  provengano  dal
patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in  re-
gime  di  impresa.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,   da
pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  28  febbraio  1992,
saranno stabilite le modalita' di presentazione  della  dichiarazione
di opzione e di versamento dell'imposta. 
  3. Per bene proveniente dal patrimonio personale  dell'imprenditore
deve intendersi il bene, di proprieta' dell'imprenditore stesso,  non
acquistato nell'esercizio d'impresa, indipendentemente  dall'anno  di
acquisizione e dal periodo  di  tempo  intercorso  tra  l'acquisto  e
l'utilizzazione nell'impresa. 
  4. Il gettito derivante dalle disposizioni  del  presente  articolo
concorre ad assicurare le maggiori entrate previste per  l'anno  1992
dall'articolo 12 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.