Art. 59. 
1. Gli importi  dovuti  sulle  annualita'  definite  ai  sensi  degli
articoli 34 e 44 saranno da computare al netto degli importi pagati o
iscritti a ruolo e versati ai  sensi  degli  articoli  15  e  20  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive  modificazioni,  e  dell'articolo  60  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  e  potranno
essere rateizzati in un  numero  massimo  di  cinque  anni  senza  il
pagamento degli interessi, se l'ammontare di detti importi  supera  i
500 milioni per ciascuna imposta. 
2. Ai fini di cui al comma 1, alla dichiarazione  integrativa  dovra'
essere  allegata  la  fotocopia  delle   cartelle   esattoriali,   se
esistenti, e delle ricevute di versamento da cui risultino le causali
di  versamento,  ovvero   l'attestazione   del   competente   ufficio
tributario relativa alle causali.