Art. 60. 
1. Al fine di agevolare  l'attuazione  delle  norme  contenute  nella
presente legge, l'intendente di finanza, accertate  le  esigenze  dei
dipendenti uffici finanziari, puo' disporre, fino al termine indicato
nel comma 3 dell'articolo  39,  per  la  liquidazione  delle  imposte
dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporaneo distacco
di personale da  lui  amministrato  da  uno  ad  altro  degli  uffici
finanziari  medesimi  anche  se  di  settore  diverso  da  quello  di
appartenenza.