Art. 61. 
1. Il curatore del fallimento, sentito il  parere  del  comitato  dei
creditori e con l'autorizzazione del giudice delegato, il commissario
liquidatore  ed  il  commissario  dell'amministrazione  straordinaria
delle grandi imprese in crisi, sentito  il  parere  del  comitato  di
sorveglianza e  con  l'autorizzazione  dell'autorita'  di  vigilanza,
possono  avvalersi  delle  disposizioni  della  presente  legge.   Il
pagamento delle somme dovute deve avvenire entro i  termini  previsti
dalle predette disposizioni. I  relativi  debiti  sono  equiparati  a
quelli previsti dall'articolo 111,  primo  comma,  numero  1),  delle
disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
2. Possono avvalersi delle disposizioni della presente legge anche  i
curatori di  eredita'  giacenti  e  gli  amministratori  di  eredita'
devolute sotto condizione sospensiva o in  favore  di  nascituri  non
ancora concepiti. 
 
           Nota all'art. 61:
             -  Il  testo  dell'articolo  111,  del  regio decreto n.
          267/1942  (Disciplina  del   fallimento,   del   concordato
          preventivo,   dell'amministrazione   controllata   e  della
          liquidazione coatta amministrativa) e' il seguente:
             "Art. 111 (Ordine di distribuzione delle  somme).  -  Le
          somme  ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
          nel seguente ordine:
              1) per il pagamento delle spese, comprese le spese  an-
          ticipate   dall'erario,   e   dei   debiti   contratti  per
          l'amministrazione del fallimento  e  per  la  continuazione
          dell'esercizio    dell'impresa,    se   questo   e'   stato
          autorizzato;
              2) per il pagamento dei crediti ammessi con  prelazione
          sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
              3)  per  il  pagamento  dei  creditori chirografari, in
          proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno  di
          essi  fu  ammesso,  compresi  i creditori indicati al n. 2,
          qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
          per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
             I prelevamenti indicati al n.  1  sono  determinati  con
          decreto del giudice delegato".