Art. 62. 
1. Nello stato di previsione  dell'entrata  sono  istituiti  appositi
capitoli cui affluiscono le riscossioni di cui  alla  presente  legge
relative alle singole imposte. 
2. Sui capitoli di cui al comma 1 affluiscono  le  riscossioni  degli
interessi e delle soprattasse per omesso, insufficiente  o  ritardato
versamento.