Art. 68 
(Tutela  dei  diritti  dei  contribuenti  e  trasparenza  dell'azione
                           amministrativa) 
 1.   Salvo   che   sia    intervenuto    giudicato,    gli    uffici
dell'Amministrazione finanziaria possono procedere  all'annullamento,
totale  o  parziale,  dei  propri  atti  riconosciuti  illegittimi  o
infondati  con  provvedimento  motivato  comunicato  al  destinatario
dell'atto. 
 2. Oltre a quanto espressamente previsto dagli articoli 41, comma 7,
42, comma 10, e 45, comma 11,  presso  ciascuna  direzione  regionale
delle entrate, ciascuna  direzione  compartimentale  delle  dogane  e
delle imposte indirette  e  ciascuna  direzione  compartimentale  del
territorio e' istituito uno specifico  ufficio,  il  cui  livello  e'
stabilito con decreto del Ministro delle finanze, da emanare  sentiti
le  organizzazioni   sindacali   rappresentate   nel   consiglio   di
amministrazione e  il  Consiglio  di  Stato  e  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avente il compito di: 
 a) analizzare l'andamento dell'attivita' e la qualita'  dei  servizi
forniti dagli uffici della direzione regionale o compartimentale o da
quelli dipendenti; 
 b) esaminare ed istruire le istanze, gli esposti e  le  segnalazioni
inviate dai cittadini in merito alle materie di cui alla  lettera  a)
o, comunque, ai loro rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; 
 c) esaminare le relazioni periodiche di cui ai predetti articoli 41,
comma 7, e 42, comma 10, riferendo l'esito dell'analisi al  direttore
regionale o compartimentale e proponendo l'adozione delle  iniziative
o degli interventi ritenuti opportuni; 
 d) individuare ed  adottare  le  misure  per  lo  snellimento  e  la
semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, in modo  da
assicurare l'economicita' e l'efficienza dei servizi; 
  e) vigilare sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1. 
 3. L'organizzazione interna degli uffici deve tendere  alla  massima
trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso la periodica
rotazione degli impiegati preposti  alla  direzione  degli  uffici  e
delle relative strutture.