Art. 68 (Tutela dei diritti dei contribuenti e trasparenza dell'azione amministrativa) 1. Salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto. 2. Oltre a quanto espressamente previsto dagli articoli 41, comma 7, 42, comma 10, e 45, comma 11, presso ciascuna direzione regionale delle entrate, ciascuna direzione compartimentale delle dogane e delle imposte indirette e ciascuna direzione compartimentale del territorio e' istituito uno specifico ufficio, il cui livello e' stabilito con decreto del Ministro delle finanze, da emanare sentiti le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, avente il compito di: a) analizzare l'andamento dell'attivita' e la qualita' dei servizi forniti dagli uffici della direzione regionale o compartimentale o da quelli dipendenti; b) esaminare ed istruire le istanze, gli esposti e le segnalazioni inviate dai cittadini in merito alle materie di cui alla lettera a) o, comunque, ai loro rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; c) esaminare le relazioni periodiche di cui ai predetti articoli 41, comma 7, e 42, comma 10, riferendo l'esito dell'analisi al direttore regionale o compartimentale e proponendo l'adozione delle iniziative o degli interventi ritenuti opportuni; d) individuare ed adottare le misure per lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili, in modo da assicurare l'economicita' e l'efficienza dei servizi; e) vigilare sull'osservanza della disposizione di cui al comma 1. 3. L'organizzazione interna degli uffici deve tendere alla massima trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso la periodica rotazione degli impiegati preposti alla direzione degli uffici e delle relative strutture.